Relazione illustrativa al decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998

 

 

TITOLO I

 

DEFINIZIONI

 

 

Art. 1

 

Definizioni

 

Contiene le definizioni dei principali riferimenti adoperati nel decreto

 

TITOLO II

 

PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE, CALCOLI INTERMEDI

E IMPORTI IN LIRE CONTENUTI IN NORME VIGENTI

 

Art. 2

 

Parametri di indicizzazione

 

Premessa. Il presente articolo dà attuazione all'articolo 4 della legge delega che, relativamente agli strumenti giuridici che contengono parametri di indicizzazione, consente di dare effettivo contenuto al principio della comunità dei rapporti in corso, enunciato nei suoi termini generali alla lettera a) dell'articolo 2 della suddetta legge.

In particolare, al fine di garantire l'ordinata prosecuzione dei rapporti in corso, è consentito disciplinare i casi nei quali i parametri di indicizzazione venuti meno a seguito dell'introduzione dell'euro non possono essere automaticamente sostituiti.

Primo comma. In attuazione della norma suddetta, il primo comma è dedicato ad uno specifico parametro di indicizzazione: la "ragione normale dello sconto", vale a dire il tasso ufficiale di sconto (t.u.s.) fissato dal Governatore della Banca d'Italia in base alla Legge n. 82 del 7 febbraio 1992.

La norma si ritiene necessaria per due ragioni: a) il t.u.s. è un parametro largamente utilizzato nelle indicizzazioni; b) è l'unico parametro che con certezza verrà meno a seguito dell'introduzione dell'euro e non sarà automaticamente sostituito. Infatti a partire dal 1° gennaio 1999, le funzioni di politica monetaria nei Paesi aderenti all'Unione Europea saranno trasferite dalle banche centrali nazionali al S.E.B.C. Di conseguenza i tassi ufficiali fissati dalla Banca d'Italia - come dalle altre Banche centrali nazionali - verranno meno.

Allo scopo di garantire un'ordinata transizione alla moneta unica relativamente ai contratti ed agli altri strumenti giuridici che prevedono clausole di indicizzazione legate al t.u.s., la norma istituisce un tasso automaticamente sostitutivo del t.u.s., che all'inizio del periodo transitorio sarà pari alla misura del t.u.s. risultante al 31 dicembre 1998.

La norma attribuisce al Governatore della Banca d'Italia il compito di stabilire autonomamente la variazioni di tale tasso sostitutivo per un periodo massimo di cinque anni, sulla base delle variazioni del tasso d'interesse della Banca Centrale Europea considerato equivalente al cessato t.u.s. in termini di funzione, di frequenza, di variazioni e di tipo di effetto.

Il periodo di cinque anni è da considerare un termine massimo, nel senso che sarà cura dell'autorità monetaria far cessare la determinazione e la pubblicazione di questo parametro provvisorio nel momento in cui non dovesse più ravvisarsene la necessità.

Secondo comma. La norma fissa il principio della sostituzione automatica dei parametri finanziari di indicizzazione, gli unici per i quali è possibile predeterminare un criterio di sostituzione automatica.

La fissazione del principio è necessaria. Solo chiarendo quand'è che si ha sostituzione automatica diventa poi per sottrazione possibile, così com'è richiesto dall'articolo 4 della legge delega, disciplinare i parametri venuti meno a seguito dell'introduzione dell'euro che non possono essere automaticamente sostituiti.

Data l'estrema varietà di suddetti parametri - si tratta, per lo più, di tassi d'interesse - e la loro caratteristica d'essere il frutto di continue e capillari negoziazioni tra gli operatori, si è ritenuto di attribuire al comportamento dei mercati un particolare rilievo: alla sostituzione di fatto, se così si può dire, si attribuisce anche valore «legale».

Se il parametro x negoziato nel mercato k viene sostituito, nel medesimo mercato, dal parametro y ha automaticamente sostituito x, anche ai fini legali.

L'avvenuta sostituzione viene dichiarata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Banca d'Italia, il che contribuisce a dare certezza.

La pubblicazione del predetto decreto sarà di regola effettuata entro il 31 dicembre 1998.

Questa norma, unita a quella del comma 1 relativa al t.u.s., si ritiene consentirà di risolvere la maggior parte delle situazioni che in concreto potranno porsi.

Alle restanti ipotesi sono dedicati i commi successivi. Essi svolgono la funzione tipica delle norme di «chiusura».

Terzo, quarto e quinto comma. Qualora gli strumenti giuridici non prevedano meccanismi di uscita ed eventuali situazioni di conflitto che riguardano i parametri di indicizzazione a sostituzione non automatica, il comma introduce l'obbligo di ricorso di un arbitraggio - o di un Collegio di tre arbitratori se il valore dello strumento giuridico supera i cinquecento milioni - così da rendere rapida la soluzione di eventuali controversie e dare, tra l'altro, concreta effettività al principio della continuità degli strumenti giuridici anche nei casi più difficili.

L'obbligo del ricorso agli arbitratori scatta solo se gli strumenti giuridici non individuano già delle possibili soluzioni e, naturalmente, se le parti non trovano un accordo.

Poiché l'eventuale disaccordo può vertere solo sulla determinazione dei parametri a sostituzione non automatica (sia quelli finanziari per i quali la sostituzione automatica non ha avuto luogo, sia quelli non finanziari per i quali non è possibile neppure stabilire preventivamente un possibile criterio di sostituzione automatica), si limita l'intervento degli arbitratori a quest'unica questione.

I commi quattro e cinque dettano le modalità di scelta degli arbitratori, il tempo massimo entro il quale essi devono terminare il loro incarico, l'oggetto del loro intervento, il vincolo che essi devono rispettare (… l'equivalenza economico-finanziaria …) nonché il criterio di ripartizione del compenso loro spettante e il rinvio all'articolo 1349 del codice civile per quanto non diversamente disposto.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3

 

Calcoli intermedi

 

Premesse. Il presente articolo dà attuazione all'articolo 5 della legge delega.

Primo comma. Il comma anzitutto chiarisce l'ambito oggettivo di sua applicazione: tutti gli strumenti giuridici diversi dalle norme vigenti. Queste ultime vengono trattate separatamente al successivo articolo 4.

In secondo luogo, si individua - per negazione - la nozione di calcolo intermedio: si considera tale un importo monetario in euro che non va autonomamente contabilizzato o pagato.

Perché possa parlarsi di calcolo intermedio occorre che l'importo non costituisca autonomo importo da pagare o da contabilizzare. A tal fine, non rileva la circostanza che esso sia, oppure no, collocato all'interno di un processo di calcolo più ampio. Anche se lo fosse - e si tratta probabilmente del caso più frequente - qualora l'importo andasse autonomamente contabilizzato o rappresentasse un pagamento, non potrebbe comunque considerarsi calcolo intermedio. In tal caso, infatti, non sarebbe comunque possibile operare con un numero di decimali superiore a due, coincidente con l'unità divisionale minima della nuova moneta (cfr. l'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997).

La questione dell'utilizzo di un numero di decimali superiore a due nei calcoli intermedi si pone in particolare per quelle monete la cui unità divisionale minima, col passaggio all'euro, cresce sensibilmente. Tra queste rientra senz'altro la lira, la cui unità divisionale minima (1 lira) cresce circa 19-20 volte (infatti, un centesimo di euro corrisponderà presumibilmente a 19-20 lire). Ciò comporta marcati problemi quando occorre convertire in euro importi in lire di ammontare modesto, inferiore alle decine di migliaia di lire (per maggiori chiarimenti sugli aspetti numerici della questione si veda più avanti la relazione di accompagnamento al comma 1 dell'articolo 4).

Infatti, se in questi casi non si regolasse adeguatamente la questione, imponendo - salvo diverso accordo - l'utilizzo di un numero di decimali superiore a due dell'importo convertito in euro, si otterrebbero significativi scostamenti percentuali tra gli importi espressi nelle due monete, con conseguenze facilmente immaginabili, specie sui risultati dei calcoli che dell'importo convertito fanno uso.

Poiché la necessità di precisione è tanto maggiore quanto più è basso l'importo in lire da convertire, la norma impone, sempre in mancanza di un diverso accordo, l'uso di un numero di decimali di euro decrescente al crescere dell'importo in lire da cui si parte, lasciando comunque piena libertà per gli importi pari o superiori alle decine di migliaia di lire, per i quali il grado di precisione risulta accettabile senza necessità di regole particolari.

Il comma si applica anche alle tariffe, ai prezzi amministrativi o comunque imposti che fossero contenuti in strumenti giuridici diversi dalle norme vigenti, fattispecie - quest'ultima - disciplinata dal comma 1 dell'articolo 4 (per approfondimenti si veda la relazione di accompagnamento del suddetto comma).

Secondo comma. Il comma chiarisce, così da fugare ogni dubbio, che quando un importo in euro non va autonomamente contabilizzato o pagato (nel qual caso permane l'obbligo all'uso di massimi due decimali) è possibile trattarlo, anche elettronicamente, con un numero di cifre decimali a piacere.

Peraltro, poiché nei casi indicati al comma 1 s'impone l'uso di un numero minimo di cifre decimali, si stabilisce che, comunque, in quei casi l'importo non può essere trattato, anche elettronicamente, con un numero di cifre inferiore al detto minimo.

Per quanto riguarda la rappresentazione nei confronti dei terzi degli importi in euro non si è ritenuto di dover dire qualcosa. Si reputa infatti che laddove v'è l'obbligo di utilizzare un certo numero minimo di cifre decimali, va da sé che la rappresentazione ai terzi non può che avvenire con un numero di cifre decimali almeno pari a quello minimo. D'altra parte, sebbene non si ponga un limite massimo al numero di cifre decimali rappresentabili ai terzi, non si ritiene vi possa essere interesse - dati anche gli oneri che ciò comporterebbe - ad utilizzare un numero di cifre decimali superiore a quello minimo.

 

 

Articolo 4

 

Importi in lire contenuti in norme vigenti

 

Premessa. L'articolo 6 della legge delega consente, ma non obbliga, di riesprimere sistematicamente in euro, fin dal 1° gennaio 1999, gli importi in lire contenuti in norme vigenti.

Si tratta di importi che svolgono le funzioni più varie. Ad esempio, taluni costituiscono presupposto per l'attribuzione o l'esercizio di un diritto, di una facoltà, di una azione ecc., mentre altri, invece, costituiscono il presupposto per il verificarsi di doveri, obblighi, oneri, pesi, gravami ecc. e altri ancora stabiliscono la ripartizione delle competenze tra organi giudiziari, amministrativi, o fissano sanzioni ecc.

Anzitutto, occorre dire che la questione della conversione degli importi in lire contenuti in norme vigenti è risolta in linea di massima dai Regolamenti comunitari.

A questo proposito, si vedano i considerando 11 e 20 e, in particolare, gli articoli 52 e 14 del Progetto di Regolamento 0000/97, pubblicato in G.U.C.E. n. C 236/8 del 2 agosto 1997. L'articolo 5 comma 2 fissa già, per il periodo transitorio, il seguente principio: «Ove uno strumento giuridico faccia riferimento a un'unità monetaria nazionale, tale riferimento ha il medesimo valore di un riferimento all'unità euro in base ai tassi di conversione».

L'articolo 14, a sua volta, regola il periodo definitivo come segue: «I riferimenti alle unità monetarie nazionali presenti negli strumenti giuridici in vigore al termine del periodo transitorio vengono intesi come riferimenti all'unità euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione. Si applicano le regole di arrotondamento definite nel Regolamento (CE) n. 1103/97».

Tra gli strumenti giuridici indicati dai due suddetti articoli rientrano senz'altro anche le norme vigenti.

Porre mano alla sistematica conversione in euro degli importi in lire contenuti in norme vigenti  è questione complessa che è possibile affrontare in un tempo ristretto solo a condizione di dettare regole generali di rettifica dei risultati della conversione per classi di norme omogenee.

Si parla di rettifica dei risultati della conversione in quanto:

a)   se ci si dovesse limitare alla pura e semplice conversione "aritmetica" non occorrerebbe dire nulla, avendo già il suddetto Regolamento comunitario disciplinato questo aspetto;

b)   la legge delega consente, appunto, di rettificare i risultati della conversione oltre il semplice arrotondamento ai centesimi di euro.

Data l'estrema varietà delle situazioni concrete - facilmente verificabile scorrendo a caso, ad esempio, il codice civile - procedere con regole generali per classi di norme rischi tuttavia di provocare conseguenze imprevedibili e indesiderate.

Spesso infatti accade che le norme, pure omogenee tra di loro rispetto al carattere scelto per classificarle, presentino significative differenze nei restanti loro caratteri, sicché l'applicazione automatica, a ciascuna classe di norme, della medesima regola generale di rettifica dei risultati della conversione rischia di produrre risultati che possono collidere con le molteplicità di funzioni che la norma talvolta assolve.

Si rende pertanto necessario avviare un lavoro analitico di revisione generale degli importi in lire contenuti in norme vigenti, che riguardi anche le sanzioni, da concludersi quanto  prima con l'emanazione di un apposito decreto legislativo da adottarsi ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge delega.

In questa fase ci si limita quindi a modificare quelle norme per le quali si ravvisa la necessità o l'opportunità d'intervenire fin dal 1° gennaio 1999.

I prezzi imposti (tariffe, ecc.) e talune norme del diritto societario rientrano tra queste.

Primo comma. Quando gli importi  in lire contenuti in norme vigenti stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti e il loro ammontare è modesto (orientativamente al di sotto delle decine di migliaia di lire, cosa frequente quando si tratta di importi unitari) l'applicazione delle regole generali di conversione o arrotondamento al centesimo di euro produce risultati inaccettabili. Infatti, se ad esempio una tariffa ammonta a lire 85, la sua riespressione ai centesimi di euro - con un euro compreso tra le 1.900 e le 2.000 lire - condurrebbe ad uno scostamento massimo del 12,5% tra l'importo espresso in lire e quello espresso in euro, di segno positivo o negativo casuale, dipendente dai tassi di conversione.

In termini più generali, la seguente tabella indica gli scostamenti percentuali massimi che si possono registrare traducendo in euro, col vincolo dei centesimi, importi in lire inferiori alle decine di migliaia, assumendo sempre che un euro valga tra le 1.900 e le 2.000 lire.

Come può notarsi, per gli importi espressi in migliaia di lire o superiori la variazione massima è inferiore all'1%, per gli importi espressi in centinaia di lire la variazione massima è compresa tra il 10 e il 25%, per gli importi compresi tra le 50 e le 100 lire la variazione massima è compresa tra il 25 e il 50% e, infine, per gli importi inferiori alle 20 lire la variazione supera il 50%.

 

(a)

(b) = (a)/2.000 e 1.900

(c)

(d) = (c)/(b) x 100

Valore in lire

Importo in euro

troncato ai centesimi

Scarto massimo

dell'arrotondamento

Variazione

% massima

10.000

5,00 - 5,26

0,005

0,1 - 0,09

1.000

0,50 - 0,52

0,005

1,00 - 0,96

100

0,05 - 0,05

0,005

10,00 - 10,00

50

0,02 - 0,03

0,005

25,00 - 16,66

20

0,01 - 0,01

0,005

50,00 - 50,00

10

0,00 - 0,00

0,005

> 50,00

1

0,00 - 0,00

0,005

> 50,00

 

 

Si rende pertanto necessario imporre, laddove le circostanze lo richiedano, l'uso di un numero di decimali di euro superiore a due, tanto maggiore quanto minore è l'importo in lire da cui si parte, in modo tale da rendere accettabile lo scarto percentuale tra l'importo espresso in lire e quello espresso in euro.

Il comma, si noti, non produce dal 1° gennaio 1999 l'automatica sostituzione in euro, ex lege, degli importi in lire contenuti in norme vigenti che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti. Esso trova applicazione solo qualora le circostanze lo richiedano. L'espressione in lire e quella in euro degli importi potranno quindi convivere nel triennio transitorio. Si pensi, ad esempio, alle imprese concessionarie di pubblici servizi tenute a praticare determinate tariffe il cui ammontare fosse contenuto in norme vigenti piuttosto che in altri strumenti giuridici (nel qual caso si applicherebbe il comma 1 dell'articolo 3). Poiché queste imprese, al pari di tutte le altre, sono libere d'adottare l'euro quale moneta di conto nel triennio transitorio, se alcune decideranno di continuare ad utilizzare la lira nulla per loro cambia rispetto a prima. Solo quelle che decideranno di utilizzare l'euro, avranno l'esigenza di fatturare con le tariffe espresse in euro e solo in questo caso il comma troverà effettiva applicazione.

Secondo e terzo comma. Il secondo e il terzo comma modificano quelle norme del codice civile che trattano del capitale delle società al fine di rendere possibile, fin dal 1° gennaio 1999, la costituzione e l'ordinato funzionamento delle società con capitale espresso in euro.

Poiché le norme sono formulate in modo idoneo a regolare la situazione a regime, il secondo comma fa  decorrere gli effetti delle modifiche dal 1° gennaio 2001, quando l'adozione dell'euro diventerà obbligatoria.

Il terzo comma anticipa la decorrenza del comma 2 limitatamente alle società che liberamente sceglieranno di costituirsi in euro fin dal 1° gennaio 1999.

La lettera a) del comma 2 modifica il comma 1 dell'articolo 2327 del codice civile e fissa il nuovo capitale sociale minimo delle società per azioni in centomila euro. Si tratta, per scelta, di un importo presumibilmente inferiore a quello che si otterrà applicando ai 200 milioni di lire attualmente previsti il tasso fisso di conversione. Poiché l'ammontare di capitale minimo è condizione per esercitare una facoltà (la costituzione della società per azioni), dovendo scegliere la direzione dell'aggiustamento dell'importo risultante dalla conversione, si è ritenuto preferibile anticipare il momento a partire dal quale la facoltà può essere esercitata, rendendo meno gravosa la costituzione di una società con capitale sociale espresso in euro, seppur di poco, nei ristretti limiti richiesti dalla funzione che la norma svolge.

La lettera b) aggiunge all'articolo 2327 del codice civile un secondo comma che stabilisce in euro o suoi multipli il valore nominale delle azioni delle società per azioni. Si tratta di un principio nuovo. A tutt'oggi, infatti, non esiste un corrispondente obbligo per il valore nominale delle azioni espresse in lire. Si è ritenuto opportuno introdurlo per facilitare lo svolgimento di tutte quelle operazioni che riguardano il capitale sociale. Il mantenimento dell'attuale situazione di libertà incondizionata, che non trova in realtà neppure riscontro nel diffuso concreto comportamento delle imprese, non è sembrato meritevole di particolare tutela, potendo il nuovo principio assolvere alla funzione che gli è affidata e semplicità anche maggiori. Naturalmente, come si evince facilmente anche dalla collocazione della norma, l'obbligo riguarda solo le società di nuova costituzione. Per ragioni sistematiche, si è ritenuto preferibile inserire qui, subito dopo la modifica del comma 1, il nuovo comma 2 dell'articolo 2327 del codice civile, ancorché esso - a rigore - non riguardi importi in lire contenuti in norme vigenti. La lettera c) modifica rispettivamente i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2474 del codice civile  riguardante le società a responsabilità limitata il cui capitale minimo viene fissato in diecimila euro, frazionabile in quote pari ad un euro o suoi multipli.

La lettera d) modifica i commi 1 e 2 dell'articolo 2521 del codice civile riguardante le società cooperative. L'attuale importo di lire 80 milioni che rappresenta il limite massimo delle quote che un socio può possedere viene fissato in cinquantamila euro. In tal caso, poiché l'importo stabilisce un divieto, si è ritenuto di innalzare il corrispondente limite espresso in euro, così da spostare «un po' più in là» il verificarsi del presupposto e non creare altresì incertezze nel momento in cui le cooperative costituite in lire passeranno all'euro.

Le lettere e), f) e g) modificano alcuni commi degli articoli 29, 33 e 34 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (TULB), relativi alle società bancarie costituite in forma cooperativa, secondo gli stessi criteri adottati per le società cooperative «ordinarie» richiamate alla lettera d) precedente.

Le lettere h) e i) modificano gli articoli dei decreti legislativi che regolano l'esercizio delle assicurazioni vita e danni che stabiliscono gli ammontari minimi del capitale sociale e del fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione. Anche in questo caso, per le ragioni già viste, si è scelto di fissare un importo in euro presumibilmente inferiore a quello che si otterrà applicando all'importo in lire attualmente vigente il tasso fisso di conversione, visto che l'ammontare minimo è condizione per esercitare una facoltà.

Quarto comma. Il quarto comma adegua alla mutata situazione che verrà a crearsi a partire dal 1° gennaio 1999 la facoltà che le imprese oggi hanno di pubblicare il proprio bilancio d'impresa anche in ECU, sancita dal comma 2 dell'articolo 2435 del codice civile. Poiché l'ECU verrà ad ogni effetto sostituito dall'euro a partire dalla suddetta data, si stabilisce che la facoltà di pubblicazione va riferita all'euro e non più all'ecu. Naturalmente, ciò vale per le imprese che nel triennio transitorio continueranno ad adottare la lira quale moneta di conto, le sole per i quali è sensato consentire che possano pubblicare il proprio bilancio anche in euro.

D'altra parte, poiché a partire dal 1° gennaio 2002 sarà obbligatorio per tutte le imprese pubblicare i bilanci in euro, si stabilisce l'abrogazione della norma a decorrere da tale data.

Quinto comma. Provvede ad introdurre la necessaria flessibilità operativa affinché la Banca d'Italia, nell'ambito delle decisioni che saranno adottate dal consiglio dell'Unione europea ex art. 109J del Trattato, per la fissazione dei tassi irrevocabili di conversione in euro delle valute dei paesi designati a partecipare sin dall'inizio alla terza fase dell'Unione.

 

 

TITOLO III

 

RIDENOMINAZIONE IN EURO DEGLI STRUMENTI DI DEBITO

 

Il titolo III del decreto legislativo è stato suddiviso in quattro sezioni, allo scopo di raggruppare in comparti omogenei la disciplina tipica dei diversi strumenti finanziari (prime tre sezioni) e di dettare in coda al provvedimento le disposizioni finali e di carattere generale (Sezione IV).

 

 

Sezione I

 

Titoli di Stato

 

Nella Sezione I, composta da quattro articoli (dall'articolo 5 all'articolo 8) si disciplina la ridenominazione in euro dei titoli di Stato.

Con l'articolo 5 si dispone la rideterminazione in euro di tutti i titoli di Stato denominati in lire e negoziabili sui mercati regolamentati. In tal modo si ridenomina la quasi totalità dei titoli di Stato, escludendo solamente i titoli nominativi che, proprio a causa della loro nominatività, non sono fungibili e pertanto non possono essere negoziati sui mercati regolamentati, a differenza di tutti i titoli al portatore.

Con l'articolo 6 si autorizza il Tesoro a ridenominare anche i propri prestiti emessi sui mercati esteri e denominati nella valuta di uno Stato partecipante, a condizione che lo Stato medesimo abbia provveduto a ridenominare il proprio debito pubblico, espresso nella propria moneta e disciplinato secondo il proprio diritto nazionale, in accordo con quanto prescritto dal Regolamento Comunitario che sarà emanato subito dopo l'individuazione dei paesi facenti parte dell'UEM fin dal 1° gennaio 1999 (ma il cui testo è già stato formalmente approvato dal Consiglio Europeo).

L'articolo 7, suddiviso in sei commi, definisce le modalità e gli aspetti tecnici di maggior rilievo della ridenominazione. In particolare:

-         il comma 1 stabilisce che la ridenominazione avverrà convertendo in euro il valore del taglio minimo di ciascun prestito e moltiplicando il risultato per il numero di volte in cui detto taglio minimo è compreso nell'ammontare complessivo del prestito medesimo. Si richiamano altresì le regole di arrotondamento prescritte dal Regolamento (CE) n. 1103 del 17 giugno 1997, che per l'appunto fissa queste regole;

-         il comma 2 precisa la definizione di taglio minimo per i titoli emessi sul mercato interno e collocati tramite le normali procedure d'asta; si specifica, in particolare, che per taglio minimo si intende l'importo che un sottoscrittore può chiedere di acquistare in asta agli operatori abilitati; in tal modo si evita che possa esserci un'ambiguità di interpretazione per quel che concerne i BTP. Infatti, i possessori di titoli nominativi (che, come già specificato, non sono oggetto di ridenominazione) possono, in occasione della scadenza, chiederne al Ministero del tesoro il rinnovo con titoli emessi con le normali procedure di collocamento, con il privilegio di ricevere anche tagli molto più piccoli del taglio minimo sottoscrivibile (anche 100.000 lire, a fronte del normale taglio minimo di cinque milioni);

-         il comma 3 precisa che per i titoli emessi per rimborsare i crediti d'imposta si fa riferimento al taglio minimo indicato nel decreto di emissione;

-         il comma 4 specifica che il taglio minimo indicato dal prospetto di emissione è quello da prendere in riferimento per i titoli emessi dalle Ferrovie dello Stato e riconosciuti come debito dello Stato dalla legge n. 662 del 1996;

-         il comma 5 rimanda ad un apposito decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la disciplina della ridenominazione in euro degli strumenti finanziari che saranno oggetto di operazioni di stripping, la cui negoziazione sui mercati regolamentati è programmata per il primo semestre del 1998. Tali operazioni consistono nel frazionamento e nella negoziazione separata delle cedole e del cosiddetto «mantello», rappresentativo del capitale nominale del prestito;

-         il comma 6 specifica che, per effetto della ridenominazione, i titoli verranno suddivisi in tagli unitari di valore nominale pari ad un incremento di euro, che costituiranno a tutti gli effetti dei titoli perfetti, negoziabili e corredati di relativa cedola, il cui importo potrà naturalmente essere corrisposto solo quando la quantità posseduta consentirà di far emergere un valore significativo, cioè pari ad almeno un centesimo di euro. Il micro-titolo da un centesimo si configura, infatti, in materia del tutto simile al caso di un conto corrente la cui giacenza sia di importo così modesto da non far emergere alcun interesse effettivamente pagabile: solo quando l'ammontare del deposito avrà raggiunto un determinato livello, il tasso applicato potrà tradursi nella effettiva corresponsione di un interesse. D'altra parte, la scomposizione in tagli unitari da un centesimo consentirà al risparmiatore di poter ricomporre, attraverso l'acquisto o la vendita di un certo numero di micro-titoli, quantitativi «tondi», da 1000 euro o multipli di tale valore, corrispondenti a quello sarà il taglio minimo di negoziazione nei mercati regolamentati a partire dal 1° gennaio 1999.

L'articolo 8 definisce i dettagli tecnici connessi agli adempimenti riguardanti i pagamenti e le transazioni sui titoli di Stato ridenominati, in particolare:

-         il comma 1 stabilisce che, per tutte le operazioni di pagamento relative ai titoli di Stato (in termini tecnici, il c.d. «servizio finanziario»), si fa riferimento al nuovo valore in euro dei titoli ridenominati;

-         il comma 2 specifica che i valori in lire indicati sui certificati rappresentativi dei titoli ridenominati, riferiti tanto alle cedole quanto al mantello, sono da considerarsi automaticamente tradotti nel controvalore in euro, senza che ci sia la necessità di apporre stampigliature né, tantomeno (alla luce del Titolo V sulla dematerializzazione), di ristampe il titolo cartaceo;

-         il comma 3 detta le modalità di calcolo degli interessi, specificando che non bisogna operare alcun troncamento alle cifre decimali, al fine di conservare il contenuto del tasso di interesse che matura su ogni micro-titolo da un centesimo originato dalla ridenominazione;

-         il comma 4 rimanda ad un apposito decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la definizione di ulteriori e più specifici dettagli tecnici;

-         il comma 5 garantisce ai possessori di titoli ridenominati che vogliano negoziare blocchi di titoli inferiori a 1.000 euro (le cosiddette «spezzature») la possibilità di realizzare la transazione in condizioni di trasparenza e senza aggravi ingiustificati di costi.

 

 

Sezione II

 

Strumenti di debito emessi da altri soggetti pubblici

 

Nella Sezione II, composta dagli articoli 9 e 10, si delinea la disciplina per la ridenominazione degli strumenti di debito emessi da altri soggetti pubblici.

Con l'articolo 9 si ribadisce che il debito pubblico non negoziabile non è oggetto di ridenominazione, ma sarà automaticamente convertito in euro il 1° gennaio 2002 (comma 1), si stabilisce che sarà possibile richiedere le tradizionali forme di risparmio postale denominate in euro fin dall'inizio del periodo transitorio (comma 2) e, per quanto riguarda in particolare i Buoni postali fruttiferi, si limita la possibilità di sottoscrizione in lire durante il periodo transitorio in relazione alla materiale disponibilità degli stampati filigranati in dotazione presso gli sportelli postali (comma 3).

L'articolo 10 delimita il campo di applicabilità della ridenominazione per i titoli emessi dagli enti territoriali in maniera da garantire la conservazione dei diritti dei sottoscrittori e la sostanziale equivalenza dei valori in causa; in particolare:

-       il comma 1 prescrive che i titoli obbligazionari emessi dalle regioni possano essere ridenominati se rispondono alle caratteristiche richieste per gli emittenti privati;

-       il comma 2 dispone che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possa rendere possibile, ove opportuna, la ridenominazione delle emissioni obbligazionarie degli enti locali territoriali di cui agli articoli 35 e 37 della legge 724/94 (province, comuni, comunità montane, consorzi di comuni, consorzi tra enti locali territoriali e regioni, unioni di comuni, consorzi tra comunità montane ed enti locali) attraverso la modifica del Regolamento di disciplina di tali emissioni, avuto riguardo all'estrema eterogeneità ed alla particolare struttura finanziaria che li contraddistingue; tali titoli sono infatti caratterizzati da rimborsi di quote capitale in corrispondenza del pagamento delle rate di interesse, determinati caso per caso da piani di ammortamento verosimilmente dissimili e disparati.

 

 

Sezione III

 

Strumenti di debito privato

 

La sezione III del titolo riguarda la ridenominazione in euro degli strumenti di debito privati.

Coerentemente con il principio «no compulsion, no prohibition», durante il periodo transitorio non è previsto alcun obbligo nei confronti degli emittenti privati di ridenominare in euro proprie obbligazioni e altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali nonché i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario.

In ogni caso la ridenominazione potrà essere effettuata solo per i titoli fungibili, con taglio minimo non inferiore a un milione di lire e per i quali è previsto il rimborso in unica soluzione alla scadenza.

Le modalità operative per procedere alla ridenominazione sono le stesse indicate per i titoli di Stato. Tale scelta è motivata dall'esigenza di evitare una molteplicità di sistemi di conversione che avrebbe potuto aumentare i costi e generare confusione.

Potranno essere ridenominati in euro anche gli strumenti finanziari privati, con le caratteristiche di cui sopra, denominati nelle valute di altri Stati aderenti all'unione Europea che abbiano già proceduto alla ridenominazione.

I tassi di conversione - precisa il comma secondo dell'art. 13 - sono quelli di cui all'art. 109L par. 4, del Trattato e dunque - verosimilmente - quelli contenuti nella nota proposta di regolamento C.E. che contiene la nuova legge monetaria degli Stati che adotteranno l'euro come moneta unica.

Vengono invece esclusi dal processo di ridenominazione i titoli soggetti ad estrazione, quelli con piano di ammortamento che prevede la restituzione del capitale in tranche successive e quelli con tagli minimi estremamente contenuti, per i quali la ridenominazione effettuata seguendo le stesse modalità applicate alle obbligazioni standard comporterebbe complicazioni amministrative ed eccessivi oneri a carico degli emittenti. Tali titoli resteranno denominati in lire ma, a partire dal gennaio 2002, il pagamento dei relativi interessi e i rimborsi avverranno in euro.

Il necessario coordinamento delle operazioni di ridenominazione sarà realizzato in un apposito regolamento emanato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.

In particolare, nella Sezione III, composta dagli articoli 11, 12 e 13:

a)   in primo luogo, nell'articolo 11, si precisa quali siano gli strumenti finanziari che possono essere ridenominati;

b)   in secondo luogo, nell'articolo 12:

-       al comma 1 si delineano le principali caratteristiche dei titoli privati che possono essere ridenominati (taglio minimo abbastanza elevato da non provocare sensibili scostamenti di valore a causa degli arrotondamenti, fungibilità e rimborso in unica soluzione alla scadenza) e si stabilisce che si debbano seguire le regole di conversione dei valori e di arrotondamento previste al comma 1 dell'art. 4. In particolare, poiché tali regole implicano che anche le obbligazioni private ridenominate vengano ad essere costituite da tagli unitari di importo pari ad un centesimo di euro, si specifica che, dal punto di vista giuridico, questa nuova suddivisione ha valore solo per gli  effetti patrimoniali che produce e non si intende estesa all'esercizio di eventuali diritti societari, quali, ad esempio, il diritto di voto nell'assemblea degli obbligazionisti: in altri termini, se un'obbligazione da un milione di lire dava diritto ad un voto in assemblea, il fatto che la ridenominazione la trasformi in 51.258 micro-obbligazioni da un centesimo non comporta la moltiplicazione per 51,258 del diritto di voto; per l'esercizio di tale diritto, il peso originario dell'obbligazione rimane inalterato;

-       con il comma 2 si demanda alla Consob, sentita la Banca d'Italia, di disciplinare operativamente tempi e modi di realizzazione della ridenominazione degli strumenti privati, al fine di assicurare una transizione ordinata e trasparente;

c)    infine, con l'articolo 13, si dispone che anche gli strumenti denominati nella valuta di uno Stato partecipante possono essere ridenominati, applicando le necessarie distinzioni per la differente moneta di denominazione iniziale, in analogia a quanto previsto per i titoli pubblici.

 

Sezione IV

 

Disposizioni generali

 

Nella Sezione IV, contenente disposizioni di carattere generale:

-       attraverso il disposto dell'articolo 14, che fa riferimento al periodo che inizia dal 1° gennaio 2002, in cui l'euro diventa la moneta nazionale italiana, si sancisce l'equivalenza tra i valori degli strumenti ancora formalmente espressi in lire e i valori effettivi in euro;

-       con l'articolo 15 si precisa che, pur funzionando esclusivamente in euro tutti i mercati regolamentati, nel periodo transitorio la clientela potrà intrattenere rapporti con gli intermediari sia in lire che in euro. 

 

 

TITOLO IV

 

 

L'EURO, LA MONETA DI CONTO E I DOCUMENTI OBBLIGATORI

A RILEVANZA ESTERNA

 

Sezione I

 

Disposizioni per le imprese in genere

 

 

Art. 16

 

Adozione dell'euro quale moneta di conto

 

Premessa. Il presente articolo dà attuazione all'articolo 8 della legge delega e fissa i principi generali relativi all'adozione dell'euro quale moneta di conto. L'articolo riguarda tutte le imprese, anche quelle che non corrono rischi di cambio. Infatti, l'adozione dell'euro quale moneta di conto interesserà prima o poi anche quelle imprese che non hanno in essere alcuna operazione soggetta al detto rischio.

Col termine imprese, ci si riferisce alla nozione più ampia che l'ordinamento conosce, quella dell'ordinamento tributario.

Alla disciplina delle operazioni in corso soggette al rischio di cambio relativo ad una della valute aderenti all'euro sono dedicati appositi articoli.

Primo comma. Il comma fissa il principio che le imprese sono libere di adottare l'euro quale moneta di conto già a partire dal 1° gennaio 1999 e ribadisce che l'obbligo scatta solo a partire da 1° gennaio 2002.

L'adozione dell'euro è valida ad ogni effetto: civilistico, tributario o di altra natura.

Secondo comma. Il comma stabilisce che quando l'euro è utilizzato quale moneta di conto, i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti ad una data compresa tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 possono essere redatti e pubblicati in euro mentre se riferiti a date successive devono essere redatti e pubblicati in euro. Come per il comma precedente, si afferma il principio che la redazione dei suddetti documenti in euro è valida ad ogni effetto.

Non tutti i documenti contabili obbligatori rientrano nella definizione della norma, ma  solo quelli che hanno rilevanza esterna, in quanto tali rivolti potenzialmente erga omnes. Sono quindi ad esempio escluse le cosiddette segnalazioni di vigilanza che talune categorie di imprese sono tenute ad inoltrare periodicamente ai rispettivi organi di controllo (si pensi alle banche e alle assicurazioni) e quei documenti contabili richiesti dalle autorità nell'esercizio dei loro poteri, non destinati al pubblico indistinto.

Naturalmente, sono esclusi dalla definizione i documenti contabili non obbligatori, anche se hanno rilevanza esterna.

Il comma consente la redazione e la pubblicazione in euro dei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna a condizione che l'euro sia utilizzato quale moneta di conto. La condizione è posta al fine di mantenere un legame tra forma e sostanza, così da evitare che i documenti possono essere redatti e pubblicati in euro (forma) quando la moneta di conto resta la lira (sostanza). Nell'accezione comune, la moneta di conto è quella solitamente utilizzata per rilevare le operazioni di gestione (al limite, si potrebbe dire: la moneta nella quale l'impresa quotidianamente "pensa") e, di conseguenza, quella nella quale - di regola - si redigono i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna. Ma non potrebbe dirsi il contrario. I suddetti documenti contabili potrebbero infatti essere redatti in una moneta diversa da quella di conto ma ciò non autorizzerebbe a dire che la moneta di conto è quella utilizzata per redigerli.

Ad eccezione di quanto previsto al comma 3, è sembrato fuori luogo consentire che un'impresa potesse, al limite, non fare alcun passo per adottare l'euro quale moneta di conto per tutto il triennio transitorio - così snaturando la stessa funzione di adattamento alla nuova realtà che il transitorio è chiamato a svolgere - ma redigere e pubblicarsi i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna in euro.

D'altra parte, si consideri che, almeno per quanto riguarda il bilancio d'impresa, anche qualora si fosse tenuti a redigerlo e pubblicarlo in lire perché non si rispetta la condizione, si mantiene comunque la facoltà di poterlo pubblicare anche in euro, così come stabilisce il modificato comma 2 dell'articolo 2435 del codice civile (cfr il comma 4 dell'articolo 4).

Inoltre, si consideri che la condizione è stata costruita in modo da renderla il più possibile elastica. La moneta di conto viene infatti definita all'articolo 1 come la moneta che, a partire da un dato momento, risulta in prevalenza utilizzata per la rilevazione delle operazioni di gestione. La prevalenza, quindi, non va riferita al complesso delle operazioni di gestione poste in essere nel periodo a cui il documento si riferisce ma è sufficiente che sia realizzata a partire da un dato momento, anche a periodo inoltrato, guardando quindi al presente. Nella consapevolezza che le rilevazioni contabili sono ormai diffusamente attuate, anche nelle realtà più piccole, mediante l'utilizzo di molteplici procedure informatiche che spesso possono essere introdotte solo in successione, si vuole consentire la redazione e la pubblicazione dei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna in euro anche a quelle imprese che non fossero in grado di far partire simultaneamente tutte le procedure informatiche in euro fin dall'inizio del periodo a cui i documenti si riferiscono. Quindi, ad esempio, un'impresa potrà redigere e pubblicare il proprio bilancio in euro purché l'euro sia la moneta in prevalenza utilizzata per rilevare le operazioni di gestione a partire da un qualunque momento precedente non solo la data di riferimento del bilancio ma la stessa delibera del Consiglio di Amministrazione che ne approva la bozza. Solo se ancora a questa data-limite l'impresa utilizzasse in prevalenza la lira quale moneta di conto sarebbe tenuta a redigere e pubblicare il bilancio di quell'esercizio ancora in lire.

L'uso abbinato dei termini redigere e pubblicare conferma la circostanza che la norma riguarda i soli documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna. Il termine pubblicare va inteso in senso lato, con riferimento alle forme di divulgazione di volta in volta previste per i vari tipi di documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna.

Terzo comma. La condizione posta per le imprese in genere col comma 2 non opera per le banche, le società finanziarie, le imprese di assicurazione, le società quotate e le rispettive imprese controllate, così come definite dalle norme che disciplinano il bilancio consolidato. Si tratta di imprese soggette - direttamente o indirettamente - ad autorità di controllo, per le quali lo stimolo ad adattarsi alla nuova realtà si ritiene venga già svolto efficacemente dalle specifiche norme che le regolano e dal particolare contesto "vigilato" in cui esse operano.

Quarto comma.  Il comma fissa i principi di omogeneità e di irreversibilità nella redazione dei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna.

A partire dalla data di riferimento del primo documento contabile obbligatorio redatto in euro, tutti i documenti contabili obbligatori riferiti a quella data (principio di omogeneità) e date successive (principio di irreversibilità) vanno redatti in euro, salvo che ricorrano particolari ragioni.

La valutazione e la decisione circa la sussistenza  delle particolari ragioni è lasciata alle imprese, alle quali peraltro s'impone l'obbligo di illustrare nei documenti contabili obbligatori i motivi che le hanno portate a non applicare i principi di omogeneità e di irreversibilità.

La responsabilizzazione delle imprese, accompagnata dall'obbligo di informativa, è sembrata essere una strada senz'altro più flessibile di quella, ad esempio, di predeterminare i casi nei quali sarebbe stato possibile derogare ai suddetti principi.

Quinto comma. Il comma chiarisce un aspetto che avrebbe potuto dar luogo a dei problemi operativi e a comportamenti eterogenei. Quando nei documenti contabili obbligatori è richiesta l'indicazione di dati comparativi riferiti a date precedenti l'adozione dell'euro quale moneta di conto, la conversione in euro degli importi originariamente espressi in lire va effettuata al tasso di conversione con la lira.

Sesto comma. Il comma tratta delle differenze dovute alla traduzione in euro dei valori di conto espressi in lire. Nel momento in cui occorre trasformare i valori di conto dalla lira all'euro, possono rilevarsi delle differenze dovute in particolare al fatto che si migra verso una moneta di conto la cui unità divisionale minima è circa 19 - 20 volte superiore alla lira (un centesimo di euro presumibilmente ammonterà infatti a circa 19 - 20 lire). La questione riguarda tutte le imprese che cambiano moneta di conto, a prescindere dal fatto che abbiano in essere operazioni soggette al rischio di cambio.

Di tutte le differenze di traduzione occorre fare il saldo, il che concorre a ridurne l'ammontare a cosa di poco conto, a causa delle compensazioni che ciò comporta tra differenze di segno opposto.

Il saldo delle differenze può essere direttamente imputato in una riserva.

Settimo e ottavo comma. Il comma 7 anticipa gli effetti di quanto stabilito al comma 8 (formulato in modo da regolare le operazioni a regime, successive al termine del periodo transitorio) ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna redatti in euro nel triennio compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001.

Le lettere a) e b) del comma 8, introducono per le imprese in genere (quelle soggette al D.Lgs. n. 127/91) due significative novità volte a semplificare gli adempimenti, a migliorare - snellendola - l'informativa esterna e a rendere i bilanci più facilmente comparabili con quelli delle imprese degli altri paesi. Infatti si stabilisce che il bilancio d'impresa va redatto alle unità di euro senza cifre decimali, con l'eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. Il bilancio consolidato, a sua volta, può essere redatto in migliaia di euro.

Sono principi di portata generale, in quanto tali applicabili per analogia anche ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna diversi dal bilancio d'impresa e consolidato.

Le norme attuali nulla dicono a questo proposito con la conseguenza che a tutt'oggi è prassi generalizzata che il bilancio d'impresa (ivi compresa la nota integrativa) e il bilancio consolidato siano redatti alla lira, non essendo espressamente consentito - salvo casi particolari - adottare sintesi superiori.

Le lettere c) e d) si riferiscono alle imprese bancarie e finanziarie (quelle soggette al D.Lgs. n. 87/92) e replicano nell'ordinamento settoriale quanto stabilito per le imprese in genere con lettere a) e b), ma con una differenza. Alla Banca d'Italia, tramite gli atti di cui all'articolo 5 del citato decreto, è infatti data la facoltà di consentire o imporre che la nota integrativa e il bilancio consolidato siano redatti in migliaia di euro e con un grado di sintesi anche maggiore, sentita la Consob se si tratta di società quotate.

La lettera e) ed f) si riferiscono alle imprese di assicurazione (quelle soggette al D.Lgs. n. 173/97) e replicano nell'ordinamento settoriale quanto stabilito per le imprese in genere con le lettere a) e b), ma - anche qui - con una differenza. All'ISVAP, nell'esercizio dei poteri indicati all'articolo 6 del citato decreto, è infatti data la facoltà - analogamente a quanto previsto per la Banca d'Italia - di consentire o imporre che la nota integrativa e il bilancio consolidato siano redatti in migliaia di euro o con un grado di sintesi anche maggiore, sentita la Consob se si tratta di società quotate.

La lettera g) attribuisce alla Consob i medesimi poteri attribuiti alla Banca d'Italia e all'ISVAP per quanto riguarda le società quotate diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative.

 

 

 

Art. 17

 

Conversione in euro del capitale sociale

 

Premessa. La questione della conversione del capitale sociale si colloca nel più ampio contesto della traduzione in euro dei valori di conto. Pertanto, come la scelta del momento in cui adottare l'euro quale moneta di conto al posto della lira è libera, così la  traduzione del capitale sociale può essere effettuata in un qualunque momento del triennio 1 gennaio 1999 - 31 dicembre 2001 e non è dunque necessario compierla all'inizio di tale periodo. Naturalmente, appare logico attendersi che questa operazione, rappresentando uno dei passi da compiere verso il generalizzato impiego dell'euro  quale moneta di conto, di solito avverrà in connessione con le restanti operazioni che occorre effettuare per passare alla nuova valuta. Ciò tuttavia non preclude alle imprese di operare diversamente, laddove esigenze legate alla loro operatività o al funzionamento dei mercati lo rendano opportuno.

La circostanza che il capitale sociale sia rappresentato da azioni aventi ciascuna un  proprio valore nominale da convertire in euro col vincolo dell'unità divisionale minima dei centesimi richiede una specifica disciplina della conversione al fine di mantenere intero il rapporto tra i sottomultipli (le azioni) e il multiplo (il capitale sociale). Inoltre, occorre adottare particolari cautele quando al valore nominale delle azioni sono commisurati dei privilegi e quando esso è di modesto ammontare.

I commi da 1 a 4 si applicano qualora le società scelgano di avvalersi della procedura semplificata prevista dal comma 5. Negli altri casi le società sono libere di procedere in modo diverso seguendo le regole ordinarie e fermo restando il vincolo di un valore nominale delle azioni in euro espresso con massimo due cifre decimali.

Primo comma. Il comma detta la regola di conversione in euro del capitale sociale quando il valore nominale delle azioni è superiore alle duecento lire. Si parte dal valore nominale in lire di ciascuna azione, gli si applica il tasso di conversione e lo si arrotonda ai centesimi di euro secondo le regole dettate dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97. Naturalmente, moltiplicando il valore così ottenuto per il numero delle azioni si ottiene il nuovo ammontare del capitale sociale espresso in euro.

Poiché l'operazione di arrotondamento delle azioni ai centesimi di euro comporta una variazione in aumento o in diminuzione del valore nominale unitario delle azioni (e quindi del capitale sociale), si regolano coi commi 2, 3 e 4 le relative modalità di attuazione.

Secondo, terzo e quarto comma. Se l'arrotondamento ai centesimi di euro viene effettuato per eccesso (comma 2), il valore nominale unitario delle azioni e il capitale sociale sono aumentati mediante l'utilizzo di riserve, ivi compresa quella legale se necessaria, e dei fondi speciali iscritti nel bilancio. Rimangono impregiudicate le valutazioni ai fini fiscali relative alle vicende successive del capitale incrementato ai sensi della medesima disposizione.

Qualora le riserve mancassero o fossero insufficienti per realizzare l'aumento di capitale richiesto dall'arrotondamento per eccesso (comma 3), si consente il troncamento del risultato della conversione del valore nominale unitario delle azioni. In questa ipotesi, infatti, se non si ammettesse il troncamento, si obbligherebbero i soci ad effettuare quei conferimenti accorrenti a raggiungere il risultato richiesto dall'arrotondamento per eccesso. Naturalmente, si opera mediante troncamento, si procede con le stesse modalità dell'arrotondamento per difetto.

Se l'arrotondamento ai centesimi di euro viene effettuato per difetto (o in caso di troncamento), il valore nominale unitario delle azioni e il capitale sociale sono diminuiti (comma 4) mediante accredito della riserva legale che risulta essere, dopo il capitale sociale, la posta di patrimonio netto soggetta al maggior numero di vincoli anche per quanto riguarda le sue modalità di utilizzo.

Quinto comma. La norma dispone una procedura semplificata per tutte le operazioni indicate ai commi precedenti.

Infatti, si attribuisce al Consiglio di Amministrazione (sia all'Amministratore unico sia al Consiglio di Amministrazione) il relativo potere in deroga agli articoli 2365 e 2376 del codice civile e, con riferimento all'operazione di aumento del capitale sociale di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2443 del codice civile.

Inoltre, qualora si proceda a riduzioni del valore nominale delle azioni (e del capitale sociale) non si applica il comma 3 dell'articolo 2445 del codice civile.

I verbali del consiglio possono essere redatti senza l'assistenza del notaio ma vanno comunque depositati e iscritti a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Gli amministratori sono tenuti a riferire del loro operato alla prima assemblea utile. L'attribuzione agli amministratori del potere di modificare il capitale sociale - tipica materia di competenza assembleare - non comporta alcun potere discrezionale e si configura come attuazione vincolata di un obbligo di legge. La conversione, in altre parole, si configura come tecnicamente dovuta a motivo della sostituzione del "metro" monetario e della conseguente -  prima o poi necessaria - riespressione in euro del capitale sociale.

Le fattispecie sono individuate senza possibilità di equivoco: quando le azioni hanno valore nominale superiore alle duecento lire, e sempre che non vi siano azioni con privilegi commisurati al valore nominale: vedi il successivo comma 6.

Ciò significa consentire - fermo restando l'ammontare complessivo del patrimonio netto, garantito dall'obbligo di movimentare in contropartita le riserve - una variazione massima del capitale sociale del 5%, come viene dimostrato qui di seguito.

La variazione percentuale massima che il capitale sociale viene a subire per effetto della sua conversione ai centesimi di euro è funzione inversa dell'ammontare del valore nominale delle azioni, a parità di altre condizioni. Quanto maggiore è il valore nominale tanto minore è la variazione, quanto minore è il valore nominale tanto maggiore è la variazione.

Assumendo orientativamente che un euro valga tra le 1.900 e le 2.000 lire, e considerando che lo scarto massimo dovuto agli arrotondamenti è pari a 5 millesimi di euro (ovvero 0,005 euro), si può calcolare la percentuale massima di variazione che il capitale sociale subisce al variare del valore nominale unitario di partenza:

 

 

 

 

(a)

(b) = (a)/2.000 e 1.900

(c)

(d) = (c)/(b) x 100    

Valore nominale unitario in lire

 

Importo in euro troncato ai centesimi

Scarto massimo dell'arrotondamento

Variazione % massima del capitale sociale

5.000

2,5 – 2,63

0,005

0,2 - 0,19

2.000

1 - 1,05

0,005

0,5 - 0,48

1.000

0,50 - 0,52

0,005

1,00 - 0,96

750

0,37 - 0,39

0,005

1,35 - 1,28

500

0,25 - 0,26

0,005

2,00 - 1,92

200

0,10 - 0,11

0,005

5 - 4,55

100

0,05 - 0,05

0,005

10,00 - 10,00

 

 

Come si vede, se il valore nominale supera o è pari a lire 1.000 la variazione massima del capitale sociale è inferiore all'1%, se supera o è pari a lire 500 è inferiore al 2%, se supera o è pari a lire 200 è inferiore al 5%.

Di conseguenza, consentendo agli amministratori di procedere alla conversione in euro del capitale sociale in presenza di un valore nominale superiore a lire 200, si ha al tempo stesso la certezza matematica che la variazione massima che il capitale sociale subirà a causa della sua conversione ai centesimi di euro non potrà superare il 5%. Si tratta di un limite di variazione giudicato contenuto e ragionevole.

Le modalità di conversione sono automatiche: gli amministratori sono infatti tenuti ad effettuare la conversione seguendo regole vincolanti anche per quanto riguarda l'arrotondamento. Naturalmente, le società sono libere di modificare il valore nominale delle azioni e il capitale sociale seguendo una strada diversa da quella automatica prevista dalla procedura semplificata del comma 5 - al fine, ad esempio, di raggiungere importi nominali tondi, di un euro o frazioni di euro - ma in tal caso non si applicano le regole ordinarie.

Sesto comma. Il comma si occupa di due situazioni particolari:

-             quando al valore nominale delle azioni - quale che sia il suo ammontare - sono                  commisurati privilegi (si pensi alle azioni di risparmio);

-             e quando il valore nominale è pari o inferiore alle 200 lire.

Al ricorrente di queste situazioni la competenza a decidere circa la conversione in euro del capitale sociale viene mantenuta - senza possibilità di procedure semplificate - in capo ai soci seguendo le regole "ordinarie" che disciplinano il formarsi della lo volontà.

Circa l'esito della conversione s'impone che il valore nominale risulti espresso in euro con non più di due decimali. Si lascia invece piena libertà di giungere, se lo si desidera, a valori tondi di un euro o i suoi multipli in accordo col nuovo principio fissato obbligatoriamente per le sole società di nuova costituzione (si veda la lettera b) del comma 2 dell'articolo 4).

Circa la modalità di conversione viene anzitutto tolto l'obbligo - previsto nel caso in cui a decidere siano gli amministratori - di operare con arrotondamenti automatici, non essendovi qui l'esigenza di evitare un potere discrezionale.

Inoltre, si lascia libertà di scelta circa i modi in cui l'obiettivo di massime due cifre decimali va raggiunto: aumenti di capitale gratuiti, a pagamento o misti, raggruppamenti o frazionamenti di azioni o riduzioni di capitale.

Nel solo caso di riduzione del capitale sociale si stabilisce che esso va ottenuto mediante accredito della riserva legale - così da mantenere inalterato l'ammontare del patrimonio netto - e che non può superare il 5% del capitale sociale medesimo. In tal caso, analogamente a quanto previsto per le riduzioni di capitale attuate dagli amministratori, non si applica il comma 3 dell'articolo 2445 del codice civile.

Le riduzioni del capitale sociale che vengono a determinarsi ai sensi del presente articolo configurano una fattispecie diversa rispetto a quelle "canoniche" disciplinate dall'articolo 2445 del codice civile che tratta della riduzione del capitale esuberante.

Un conto, infatti, è disciplinare riduzioni di capitale imposte e consentite (ma comunque entro un limite massimo del 5%) le quali, aumentando contestualmente la riserva legale, non modificano l'ammontare complessivo del patrimonio netto; tutt'altro conto è disciplinare quelle riduzioni del capitale sociale volontarie che comportano al tempo stesso una riduzione del patrimonio netto in quanto liberano i soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti o procedono al rimborso del capitale ai soci. Ad ogni modo, al fine d'evitare ogni possibile dubbio interpretativo e facilitare la conversione si è stabilita espressamente la non applicazione del comma 3 dell'articolo 2445 del codice civile alle riduzioni di capitale attuate ai sensi del presente articolo.

In questo contesto, i creditori sociali nel cui interesse è posto il richiamato comma 3 dell'articolo 2445 del codice civile risultano ugualmente tutelati.

Al fine di agevolare le operazioni di conversione è consentita la movimentazione delle riserve, in contropartita del capitale sociale, come illustrata nei commi 2 e 4, nonché l'acquisto delle azioni proprie in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2357 del codice civile.

Settimo comma. Il comma, considerata la necessità di ridurre gli oneri a carico delle società, stabilisce che l'obbligo dell'annotazione sui titoli del mutato valore nominale non opera fina a quando non ricorrono altre ragioni di modifica e differisce al secondo esercizio successivo a quello nel quale la variazione è avvenuta l'obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza l'ammontare del capitale sociale, sempre che il capitale sia variato in applicazione dell'articolo 17.

Ottavo comma. Il comma determina l'ammontare "legale" minimo del capitale sociale post conversione. Per la società per azioni è di centomila euro e per le società a responsabilità limitata è di diecimila euro.

Al fine di fugare ogni possibile dubbio, la norma non fa che ribadire, per il caso della conversione in euro del capitale espresso in lire di società già esistenti, quanto l'articolo 4 stabilisce a proposito delle società di nuova costituzione che esprimeranno il capitale sociale in euro fin dalla costituzione.

Non comma. Prevede che le negoziazioni dei titoli azionari sono effettuate esprimendo i prezzi unitari in euro, con il numero di cifre decimali determinato dalle società di gestione del mercato, nel rispetto dell'autonomia dei mercati e degli operatori del settore.

Decimo comma. Il comma estende alle società a responsabilità limitata le regole previste da alcuni dei commi precedenti per le società il cui capitale è rappresentato da azioni. Anche per il capitale sociale delle società a responsabilità limitata - diversamente da quanto accade per le restanti forme societarie - si pongono problemi analoghi a quelli visti in precedenza, dato che il capitale stesso è rappresentato, com'è noto, da quote aventi un proprio valore unitario (cfr. i commi primo e terzo dell'articolo 2474 del codice civile).

 

 

 

 

 

 

Art. 18

 

Criteri di rivalutazione delle operazioni e di trattamento delle relative differenze cambio

 

Premessa. L'articolo dà attuazione all'articolo 9 della legge delega per le imprese in genere e tratta sia dei criteri di rilevazione delle operazioni in corso soggette al rischio di cambio "generato" da un delle valute aderenti all'euro, sia del trattamento delle relative differenze cambio.

Conformemente alle indicazioni riportate nel documento di orientamento della Commissione Europea n. XV/7002/92 titolato: "Aspetti contabili dell'introduzione dell'euro", la disciplina è stata disegnata nell'ambito del vigente quadro normativo comunitario in materia di bilancio.

Primo comma. L'articolo si applica ai bilanci d'impresa redatti a far tempo da quelli chiusi o in corso al 31 dicembre 1998 e, a differenza dell'articolo 16, non riguarda tutte le imprese ma solo quelle che corrono rischi di cambio in una delle valute aderenti all'euro.

I bilanci chiusi al 31 dicembre 1998 vanno ancora redatti e pubblicati obbligatoriamente il lire, quelli chiusi a date successive comprese nel triennio 1 gennaio 1999 - 31 dicembre 2001 possono essere redatti e pubblicati in euro nel rispetto di quanto previsto all'articolo 16. Peraltro, quale che sia la moneta di conto utilizzata per redigere e pubblicare il bilancio, occorre disciplinare le operazioni in corso al 31 dicembre 1998 soggette al richiamato rischio di cambio.

Secondo comma. Il comma detta i criteri di rilevazione delle operazioni in corso e stabilisce l'obbligo, limitatamente agli elementi monetari, di tradurli in lire adottando i tassi di conversione irrevocabilmente fissati e le regole previste dagli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997.

Gli elementi monetari, definiti alla lettera q) dell'articolo 1, non possono essere quindi convertiti in lire adottando il cambio "storico".

Nulla cambia rispetto a prima per quanto riguarda la conversione in moneta di conto delle operazioni in corso rappresentate da elementi non monetari, anche se rientranti nella contabilità plurimonetaria eventualmente tenuta.

Terzo, quarto, quarto, quinto e sesto comma. Il comma 3 inizia a dettare le regole di trattamento delle differenze cambio rilevate in applicazione del comma 2 prevedendo che esse vanno per intero incluse nel conto economico.

In alternativa, il comma 4 prevede che le imprese possono scegliere di applicare il trattamento previsto dal comma 5 o dal comma 6.

Con distinto riferimento a ciascun elemento monetario, il comma 5 consente di ripartire la relativa differenza cambio in funzione della durata residua e della prevista evoluzione del capitale dell'elemento considerato (metodo analitico pro rata).

Se l'elemento monetario viene incassato, pagato o ceduto, la differenza cambio residua va per intero inclusa nel conto economico nel quale l'incasso, il pagamento o la cessione avvengono.

Il comma 6, a sua volta, consente di ripartire le differenze cambio in quote costanti nell'esercizio e nei tre successivi (metodo sintetico), anziché includerle per intero nel conto economico ai sensi del comma 3. La ripartizione delle differenze cambio deve riguardare - sempre per l'intero - sia quelle negative sia quelle positive; non è quindi consentita una ripartizione cronologicamente diversa delle differenze negative e di quelle positive.

Settimo comma. Il comma prevede che le differenze di cambio concorrono a determinare il reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono iscritte nel conto economico. In tal modo, si assicura piena uniformità di trattamento tra la disciplina civilistica e quella tributaria del fenomeno, secondo le indicazioni contenute nella legge delega.

La norma attribuisce rilevanza tributaria all'iscrizione nel conto economico delle differenze cambio. Considerata isolatamente, l'espressione "iscritte nel conto economico" potrebbe in realtà prestarsi ad equivoci. Infatti, in linea di principio possono aversi iscrizioni che, per il fatto d'avvenire per ammontari bilanciati inclusi tanto tra i costi quanto tra i ricavi, non producono alcun effetto sul reddito, come ad esempio accade quando la "capitalizzazione" dei componenti di reddito avviene mediante accrediti e addebiti al conto economico di pari ammontare.

Per questa ragione, al comma 8 si è previsto che l'iscrizione (eventuale) nello stato patrimoniale delle differenze cambio avvenga direttamente, senza possibilità di "transito" per il conto economico. In tal modo, l'espressione "iscritte nel conto economico" assume sempre l'univoco significato di iscrizione che produce una corrispondente variazione del reddito d'esercizio.

Ottavo e nono comma. Il comma 8 prescrive che l'iscrizione nello stato patrimoniale delle differenze cambio derivanti dall'applicazione dei commi 5 e 6 avvenga direttamente. Il comma 9, infine, richiede che al numero 1) della nota integrativa siano fornite alcune specifiche informazioni inerenti le differenze cambio.

Decimo comma. Il comma contiene disposizioni volte a confermare la neutralità tributaria del passaggio all'euro, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi. La disposizione, in particolare, chiarisce i rapporti che intercorrono tra il regime civilistico e tributario previsto dai precedenti commi per gli elementi monetari indicati nel comma 2 e quanto stabilito all'articolo 76 del TUIR circa le stabili organizzazioni all'estero. Al riguardo viene precisato che l'introduzione dell'euro non comporta alcuna modifica del trattamento tributario delle differenze che si registrano da un esercizio all'altro a motivo della conversione in moneta di conto (ai cambi alla data di chiusura dell'esercizio) dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero, se relativi ad elementi monetari e non monetari, diversi da quelli indicati nel comma 2 (regolati, questi ultimi, dagli altri commi dell'articolo 18).

Poiché la disciplina dettata dal secondo comma dell'articolo 76 del decreto del presidente della Repubblica, n. 917/86 si applica alle imprese di qualunque settore (industriali, commerciali, bancarie, finanziarie, assicurative, ecc.), ciò vale a fortiori per il chiarimento del presente comma.

 

 

Art. 19

 

Bilancio consolidato

 

Analogamente a quanto già avviene, si ribadisce che al bilancio consolidato si applicano le disposizioni previste per il bilancio d'esercizio. Diversamente da quanto previsto per le imprese bancarie e finanziarie (cfr. l'articolo 23, comma 2) e assicurative (cfr. l'articolo 25, comma 2), nulla viene detto in ordine al trattamento delle differenze derivanti dalla conversione del patrimonio netto, denominato in valute aderenti, delle imprese controllate incluse nel consolidamento, così come nulla dice a questo proposito il decreto legislativo n. 127 del 1991. Conseguenza pratica di questa scelta è che le imprese restano libere - come in precedenza - di seguire le indicazioni fornite dai principi contabili nazionali ed internazionali, i quali prevedendo, secondo i casi, un diverso trattamento di queste differenze.

 

 

Art. 20

 

Operatori economici diversi delle imprese

 

La norma stabilisce che i principi fissati dai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 16 valgono anche per gli operatori economici diverse dalle imprese.

 

 

Sezione II

 

Disposizioni speciali per le banche e le società finanziarie

 

 

Art. 21

 

Criteri di rilevazione delle operazioni e trattamento delle relative differenze cambio

 

Premessa. Il presente articolo dà attuazione, per gli intermediari bancari e finanziari, all'articolo 9 della legge delega. Esso disciplina - come il precedente articolo 18 relativo alle imprese in genere - i criteri da utilizzare per la rilevazione delle operazioni in corso attive e passive (comprese quelle "fuori bilancio") comunque influenzate dalla fissazione irrevocabile dei tassi di conversione tra le valute aderenti e l'euro e regolamenta altresì le modalità di trattamento delle conseguenti differenze cambio.

L'esigenza di dettare una specifica disciplina per il comparto degli enti creditizi e finanziari trova la sua ragion d'essere nelle peculiarità operative di questi soggetti, riconosciuta sia dall'ordinamento comunitario che ne regolamenta i bilanci con apposita direttiva (n. 86/635) sia dall'ordinamento nazionale che, con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e con le successive istruzioni amministrative della banca d'Italia, ha recepito e dato attuazione alla direttiva comunitaria.

Conformemente alle indicazioni riportate nel documento di orientamento della Commissione Europa n. XV/7002/97 titolato: "Aspetti contabili dell'introduzione dell'euro", anche la disciplina speciale degli operatori bancari e finanziari è stata disegnata nell'ambito del vigente quadro normativo comunitario in materia di bilancio e segnatamente dell'articolo 39 dell'anzidetta direttiva che fissa i criteri per la conversione in moneta di conto delle attività e delle passività - a pronti e a termine - denominate in valute estere.

Primo comma. Il comma individua l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo delle disposizioni contenute nell'articolo. Si tratta rispettivamente delle banche e delle società finanziarie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 87/92 e dei bilanci d'impresa redatti a far tempo da quelli relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 1998.

Secondo comma. Questo comma sancisce la regola generale per la conversione delle operazioni denominate nelle valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento del loro tasso di cambio (è il caso ad esempio, di operazioni denominate in lire o in dollari le cui ragioni di variazione sono "ancorate" all'andamento dei cambi delle valute aderenti).

         Si stabilisce che le suddette operazioni:

a)                                       siano tradotte nella moneta di conto applicando i rispettivi tassi di cambio con l'euro irrevocabilmente fissati;

b)                                       la traduzione deve avvenire seguendo le prescrizioni contenute negli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997.

Il comma prevede anche, in alternativa, la facoltà che le partecipazioni, le immobilizzazioni materiali e quelle immateriali non coperte dal rischio di cambio mediante strumenti valutari a pronti o a termine vengano convertite al tasso di cambio corrente al momento del loro acquisto, vale a dire al cambio "storico".

Quest'ultima opzione presenta un campo di applicazione più ristretto di quello consentito dall'articolo 39, paragrafo 1, della direttiva n. 86/635 e dal corrispondente articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 87/92, in quanto esclude dal novero delle immobilizzazioni "traducibili" al cambio storico i titoli di debito immobilizzati. In ragione infatti della loro natura "monetaria" (secondo la definizione riportata nell'articolo 1), si è ritenuto più congruo imporre - come alle imprese in genere - la loro traduzione nella moneta di conto adottando i tassi fissi di conversione, in modo da dare piena evidenza in bilancio, fin da subito, agli effetti derivanti dall'introduzione dell'euro.

Entrambe le alternative di conversione nella moneta di conto disciplinate nel presente comma sono riconosciute efficaci anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, in modo da assicurare piena uniformità di trattamento tra il versante civilistico e quello tributario secondo le indicazioni contenute nella legge delega.

Terzo e quarto comma. Tali commi dettano le modalità di trattamento contabile e di bilancio delle differenze di cambio determinate a norma del comma precedente. La disciplina è orientata, da un lato, a salvaguardare la continuità storica dei bilanci bancari e finanziari, dall'altro, a soddisfare - nel nuovo contesto valuta-                             rio nascente con l'introduzione dell'euro - le esigenze di trasparenza  e di rappresentatività dei valori patrimoniali figuranti nei bilanci.

Nel merito, viene confermato (comma 3) l'attuale principio generale fissato dagli anzidetti articoli 39, paragrafo 3, della direttiva europea e 21, comma 3, del decreto 87/92 secondo i quali le differenze di cambio devono essere iscritte nel conto economico. Nel contempo, per le sole immobilizzazioni non coperte dal rischio di cambio, viene anche consentito agli operatori (comma 4) di esercitare l'ulteriore opzione ammessa dal suddetto articolo 39 che permette di imputare le differenze di cambio direttamente al patrimonio netto.

 Per i titoli di debito immobilizzati, considerata la loro natura monetaria, è stabilito che le differenze di cambio inizialmente "attribuite" alle riserve patrimoniali vengano gradualmente rilasciate al conto economico secondo un profitto temporale scandito  dalle date di scadenza o di cessione dei singoli titoli (metodo analitico "per cassa") oppure determinato in ragione della loro durata residua (metodo analitico pro rata temporis). Inoltre, come per le imprese in genere, viene riconosciuta un'ulteriore possibilità di contabilizzazione nel conto economico, basata sulla ripartizione del saldo complessivo delle differenze cambio in quattro quote annue costanti a decorrere dal primo bilancio di applicazione della normativa (metodo sintetico). Naturalmente, nei casi in cui è imposta l'inclusione di una frazione delle suddette differenze già nel conto economico del primo esercizio, l'attribuzione del patrimonio netto riguarderà unicamente la restante quota parte delle differenze.

Diversamente dalle altre imprese, alle banche e alle società finanziarie viene consentito di adottare anche il metodo analitico "per cassa" in quanto esso risulta circoscritto a valori dell'attico che, pur essendo immobilizzati, restano comunque

 

 

 

 

potenzialmente negoziabili e non abbraccia tutte le altre poste monetarie del bilancio come accade per le imprese in genere.

I descritti procedimenti contabili sono in grado di assicurare, rispetto alla valutazione fondata sul cambio storico, condizioni di maggiore trasparenza informativa, giacché il valore dei titoli figurante nello stato patrimoniale risulterà sin dall'inizio allineato alle parità fisse di conversione con l'euro.

Quanto alle altre immobilizzazioni non coperte (partecipazioni, immobilizzazioni materiali ed immateriali), il previsto obbligo di non distribuibilità della riserva nella quale potranno essere fatte affluire le differenze di cambio positive (nell'ipotesi di esercizio di questa facoltà) tutela i terzi e la stessa integrità patrimoniale degli intermediari, evitando l'erogazione di risorse rappresentative di valori non ancora realizzati. Conseguentemente, il vincolo alla distribuzione verrà meno quando detti valori risulteranno conseguiti a seguito di cessioni, di ammortamenti o di svalutazioni.

Va infine notato che non si indicano le voci di stato patrimoniale e di conto economico in cui iscrivere le differenze cambio del momento che la regolamentazione di tali aspetti, concernendo la materia delle "forme tecniche" di bilancio, è riservata alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

Quinto comma. Il presente comma uniforma il trattamento delle differenze di cambio nel bilancio "civilistico" e ai fini della determinazione del reddito d'impresa, fissando il principio che esse rilevano sul piano tributario negli esercizi nei quali vengono iscritte nel conto economico.

Anche nel caso delle banche e delle società finanziarie è previsto che l'eventuale "capitalizzazione" delle differenze cambio avvenga direttamente (cfr. il comma 4), il che rende univoco il significato dell'espressione "iscritte nel conto economico". per approfondimenti si veda il comma 7 dell'articolo 18.

Per le differenze cambio di cui alla lettera b) del comma 4 la rilevanza fiscale si produce nell'esercizio di realizzo delle stesse a seguito della cessione, dell'ammortamento o della svalutazione degli attivi sottostanti.

Sesto comma. Tale comma prescrive i requisiti minimi di informativa che occorre soddisfare relativamente alle operazioni di conversione e di trattamento contabile delle differenze cambio di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.

In particolare, viene sancito l'obbligo di illustrare nella nota integrativa, separatamente dal resto, i criteri adottati (tassi fissi di conversione oppure, quando consentito, tassi di cambio storici) per tradurre nella moneta di conto le operazioni a pronti e a termine di cui al comma 2 nonché le modalità di iscrizione in bilancio delle differenze emergenti (imputazione al conto economico oppure, per le immobilizzazioni non coperte, imputazione diretta al patrimonio netto con rilascio graduale al conto economico per i titoli di debito) e, infine, l'ammontare complessivo delle differenze cambio positive e negative.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 22

 

Organismi di investimento collettivo per il risparmio

 

L'articolo estende, in primo luogo, ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna degli organismi di investimento collettivo del risparmio le disposizioni concernenti l'adozione dell'euro quale moneta di conto (articolo 16) ivi inclusa la facoltà di redigere in euro tali documenti a prescindere dalla valuta utilizzata nella contabilità. In secondo luogo, l'obbligo di applicare i tassi di cambio irreversibili con l'euro alle attività, passività ed operazioni fuori bilancio denominate in valute aderenti o comunque variabili in funzione dei tassi di cambio di tali valute è prescritto a far tempo dall'1 gennaio 1999, in modo da consentire che il valore patrimoniale della quota dal 31 dicembre 1998 possa essere determinato - secondo le procedure attualmente vigenti - sulla base dei prezzi correnti di mercato alla fine di quella giornata lavorativa. Viene infine imposto agli amministratori di illustrare nella loro relazione l'operazione di conversione e i suoi effetti sul bilancio e rendiconto di gestione.

 

 

Art. 23

 

Bilancio consolidato

 

Primo comma. In linea con la vigente disciplina di bilancio, il presente comma estende ai conti consolidati le regole di rilevazione delle operazioni e di trattamento delle differenze cambio stabile dell'articolo 21 per la redazione dei conti annuali delle imprese.

Secondo comma. La disposizione chiarisce che le differenze cambio derivanti dalla conversione del patrimonio netto, denominato in valute aderenti, delle imprese controllate incluse nel consolidamento devono essere imputate alle riserve consolidate, conformemente quindi a quanto prescritto dalla disciplina generale di settore (cfr. articolo 32, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 87 del 27 gennaio 1992).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione III

 

Disposizioni speciali per le imprese di assicurazione

 

 

Art. 24

 

Criteri di rilevazione delle operazioni e di trattamento delle relative differenze cambio

 

Premessa. Il presente articolo dà attuazione, per le imprese di assicurazione, all'articolo 9 della legge delega. Esso fissa i criteri da adottare per la rilevazione delle operazioni in corso attive e passive (comprese quelle "fuori bilancio") il cui valore è funzione dei tassi di cambio irrevocabilmente fissati tra le valute aderenti e l'euro e regolamenta le modalità di trattamento delle conseguenti differenze cambio.

La necessità di prevedere una disciplina particolare per il settore assicurativo è giustificata dalla specificità della normativa contabile di settore, contenuta nel D. Lgs. n. 173 del 28 maggio 1997, che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria n. 91/674 in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.

Primo comma. Il comma individua l'ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo dell'articolo. Quanto all'individuazione dei soggetti si è fatto riferimento al medesimo ambito previsto per l'applicazione delle disposizioni del citato D. Lgs. n. 173/97. Per quanto riguarda invece l'ambito oggettivo sono stati individuati i bilanci d'impresa redatti a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998.

Secondo comma. Il comma regola i criteri di rilevazione delle operazioni denominate nelle valute aderenti o comunque variabili in funzione del loro tasso di cambio. Il contenuto del comma riproduce quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 18, applicabile alle imprese in genere.

S'impone l'adozione dei rispettivi tassi di conversione per la traduzione in moneta di conto degli elementi monetari il cui valore sia variabile in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti. Al riguardo è opportuno precisare che tutte le tipologie di riserve tecniche di cui agli articoli 31, 38 e 39 del decreto legislativo n. 173/97 rientrano nella definizione di "elementi monetari" fornita all'articolo 1 del presente decreto.

L'adozione dei medesimi criteri di rilevazione previsti per la generalità delle imprese è in linea con il vigente quadro normativo comunitario e nazionale, considerata l'assenza, sia nella direttiva contabile del settore assicurativo sia nella legislazione di attuazione, di specifiche disposizioni in materia di trattamento delle poste in valuta.

Anche in relazione al settore assicurativo, peraltro, occorre precisare che nulla cambia rispetto a prima per quanto riguarda la conversione in moneta di conto delle operazioni in corso rappresentate da elementi non monetari, anche se rientranti nella contabilità plurimonetaria eventualmente tenuta.

Tuttavia, tenuto conto della normativa di bilancio delle imprese assicuratrici, è stato previsto che i tassi di conversione si applicano anche agli elementi non monetari iscritti, ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 173/97, nella classe D) "Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione" dell'attivo patrimoniale. Per tali attivi, infatti, il comma 8 dell'articolo 16 del suddetto decreto ne stabilisce l'iscrizione in bilancio al valore corrente. In pratica, tutte le poste in valuta della classe D) "monetarie e non monetarie" vanno tradotte in lire applicando i tassi di conversione.

Terzo e quarto comma. I commi disciplinano il trattamento delle differenze cambio determinate ai sensi del comma precedente. Analogamente a quanto prescritto in materia di rilevazione delle operazioni, anche in tale ambito sono state riprese - mediante rinvio - le soluzioni già individuate per la generalità delle imprese.

Per le differenze cambio relative agli investimenti iscritti nella classe D) sopra indicata, in linea con la prescrizione del comma 2 e con il trattamento contabile ad esse riservato dalla normativa assicurativa, è stata prevista esclusivamente la possibilità di inclusione delle differenze cambio nel conto economico dell'esercizio.

In considerazione dei poteri conferiti all'ISVAP in materia di disciplina contabile e di bilancio delle imprese di assicurazione dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 173/97, non si è proceduto, analogamente a quanto previsto per la Banca d'Italia, all'individuazione delle voci del conto economico e dello stato patrimoniale nelle quali iscrivere le differenze cambio.

Quinto comma. Il comma disciplina, mediante rinvio, la rilevanza tributaria delle differenze cambio, analogamente a quanto previsto per la generalità delle imprese, e le relative modalità di iscrizione nello stato patrimoniale.

Sesto comma. Il comma fissa l'obbligo di indicare nella nota integrativa, con specifico riferimento alle operazioni di cui ai commi 3 e 4, i criteri utilizzati, l'ammontare complessivo delle differenze positive e di quelle negative e gli importi iscritti in bilancio.

Anche in questo caso, la disciplina di dettaglio riguardante la collocazione delle informazioni nella nota integrativa è rimessa per competenza all'ISVAP.

Settimo comma. Poiché il comma 7 dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 173/97, richiede l'indicazione della nota integrativa del valore corrente degli "investimenti", valutati in bilancio in base al criterio del costo di acquisto o di produzione, il comma precisa che a tal fine va applicato, indipendentemente dalla natura monetaria degli elementi, il rispettivo tasso di conversione.

 

 

Art. 25

 

Bilancio consolidato

 

L'articolo precisa che al bilancio consolidato sono applicabili le disposizioni previste per il bilancio d'esercizio e fissa la modalità di imputazione delle differenze derivanti dalla conversione del patrimonio netto, denominato in una valuta aderente, delle imprese consolidate. Tali differenze vanno imputate a patrimonio netto utilizzando l'apposita voce "Riserva di conversione" dello schema di stato patrimoniale, in linea con le disposizioni già vigenti in materia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione IV

 

Disposizioni speciali per i fondi pensione

 

Art. 26

 

Adozione dell'euro quale moneta di conto

 

L'articolo precisa che si applicano anche ai fondi pensione le disposizioni relative all'adozione dell'euro quale moneta di conto (articolo 16), ivi inclusa la facoltà di redigere e pubblicare in euro tali documenti a prescindere dalla valuta utilizzata nella contabilità.

 

Art. 27

 

Criteri di rilevazione delle operazioni

 

Primo comma. Il comma stabilisce che si applichi anche ai fondi pensione il principio generale che i documenti contabili a rilevanza esterna riferiti a date pari o successive al 31 dicembre 1998 siano redatti applicando i tassi di cambio con l'euro irrevocabilmente fissati a tutte le attività, passività e le operazioni fuori bilancio denominate in valute aderenti o comunque variabili in funzione dei tassi di cambio di tali valute.

Secondo comma. Il comma fornisce conferma che i poteri di cui all'articolo 17, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni relativi alla redazione del bilancio  e della contabilità dei fondi, ivi inclusi gli aspetti di valutazione, trovano applicazione anche in tema di passaggio all'euro; con riferimento agli elementi non monetari, essi sono esercitabili anche in deroga alla disposizione di cui al comma precedente, con la limitazione di attenersi comunque ai principi del presente decreto legislativo.

Terzo comma. Il comma precisa che alle forme pensionistiche interne a banche e a imprese di assicurazione si applicano le specifiche disposizioni relative alle imprese all'interno delle quali sono istituite.

 

 

Titolo V

 

DEMATERIALIZZAZIONE

 

Sezione I

 

Disposizioni generali

 

Il Titolo V sulla "dematerializzazione", in attuazione dell'art. 10 della legge 10 dicembre 1997, n. 433, prefigura - coerentemente con la relazione illustrativa della cennata legge di delega - la soppressione del documento cartaceo e l'emissione e circolazione di strumenti finanziari tramite mere scritturazioni contabili.

La soppressione del documento cartaceo ovviamente non esclude che i contratti o diritti tipicamente aventi ad oggetto titoli di credito, quali riporto, pronti contro termine, mutuo, pegno irregolare, privilegio e diritto di ritenzione, possano applicarsi a strumenti finanziari dematerializzati. Le specifiche modalità potranno eventualmente essere dettate in sede di normazione secondaria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2.

L'articolo 28 individua quale perimetro cogente della disciplina speciale quello relativo agli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati; si prevede poi che anche strumenti finanziari non destinati alla negoziazione possano essere assoggettati alla disciplina della dematerializzazione, e ciò essenzialmente in funzione del grado della loro diffusione tra il pubblico; in funzione appunto di questa diffusione potranno aversi due ipotesi: la necessaria dematerializzazione e una dematerializzazione volontaria, cioè a richiesta dell'emittente.

La successiva norma (articolo 29) specifica il procedimento che l'emittente degli strumenti finanziari dovrà seguire ai fini della dematerializzazione. In coerenza con quanto disposto dal Testo Unico delle norme sull'intermediazione finanziaria, si prevede che più possano essere le società di gestione accentrata, con l'unico limite che ogni emissione dovrà essere appoggiata ad un solo gestore.

Ribadita in principio la riserva ex D. Lgs. n. 415/1996 all'esercizio dei servizi di investimento sub specie negoziazione di strumenti finanziari a favore delle categorie di intermediari ivi completate, l'articolo 30 si preoccupa di precisare:

a)                                          che il gestore accentrato dovrà accedere per ogni intermediario autorizzato conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso;

b)                                         che l'intermediario, una volta concluso il trasferimento (a qualsiasi titolo) degli strumenti finanziari, dovrà registrare la movimentazione sul conto del proprio cliente, se mandatario allo svolgimento di questo servizio (corrispondente, nella sostanza, al contratto di deposito di titoli di amministrazione), ovvero - nella negativa - comunicare l'operazione all'intermediario titolare del conto.

Alla naturale riserva dell'attività agli intermediari autorizzati si prevede la possibilità di eccezioni, in funzione soprattutto dell'esigenza di venire incontro a problematiche particolari che potrebbero sorgere; sarà ancora un regolamento a precisare questi altri soggetti.

L'articolo 31 introduce - nel nuovo sistema - la regola che vuole l'intermediario gestire i diritti c.d. patrimoniali; rilasciare al cliente certificazione idonea all'esercizio dei diritti c.d. "corporativi"; segnalare all'emittente quanto di competenza per l'annotazione nel libro soci.

Gli articoli 32 e 33 sono rispettivamente volti a definire, nel nuovo sistema, regole equivalenti a quelle degli effetti del possesso di buona fede di titoli di credito, da un lato, delle eccezioni opponibili, dall'altro, nella piena osservanza del principio statuito dall'art.10 della legge di delega di tutelare "la posizione dell'emittente e del possessore".

Medesime esigenze di tutela sono sottese alla norma contenuta nell'articolo 35 in tema di responsabilità dell'intermediario, che ridefinisce l'allocazione del rischio conseguente alla scomparsa del supporto cartaceo.

L'articolo 34 - specularmente ai trasferimenti - fissa il principio della costituzione del vincolo unicamente tramite annotazioni contabili da parte dell'intermediario e disciplina - al secondo comma - il pegno fluttuante (regolare o irregolare) nel regime di dematerializzazione dei titoli.

Infine, l'articolo 36 rimette alla normazione secondaria la determinazione delle regole per la tenuta dei conti, mentre gli articoli 37 e 38 dettano la disciplina transitoria, ispirata al principio che per l'esercizio dei diritti relativi ai titoli di credito, in tempo successivo all'entrata in vigore della legge, il possessore deve immetterli nel sistema.

 

 

 

Sezione II

 

Disposizioni speciali per i titoli di Stato

 

Articoli da 39 a 46 - Le disposizioni speciali di cui alla presente sezione seconda hanno la finalità di ricomprendere tutti i titoli di Stato in un regime di totale dematerializzazione, così come disposto per i titoli privati, alla cui disciplina generale si fa rimando, individuando forme di tutela per l'emittente e per il possessore equivalenti a quelle già assicurate dalla precedente disciplina.

I titoli di Stato non ricompresi nella disciplina dei titoli di credito del codice civile, sono regolati dalle norme speciali del Testo Unico delle leggi sul Debito Pubblico, che con l'attuale regime in gran parte decadono, in quanto viene meno il presupposto della cartolarità. Sono fatte salve le esenzioni ad agevolazioni relative al trattamento fiscale previste per i titoli di Stato.

Le emissioni di prestiti sui mercati internazionali vengono ricomprese nel nuovo regime allorquando:

a)                                         siano disciplinate dalla legge italiana;

b)                                         la legge straniera applicabile al prestito contempli un regime di dematerializzazione.

 La normativa individua più fasi dispositive e regolamentari inerenti:

a)                                         i titoli di nuova emissione;

b)                                         il ritiro del circolante cartaceo;

c)                                          la conversione del titolo in iscrizione contabile;

d)                                         l'immissione nel sistema di gestione accentrata.

I punti a) e b) rientrano nella fase dispositiva contemplata dalla legge delega (art. 10) e consentono di procedere ex nunc alla dematerializzazione de facto dei prestiti futuri e di quelli ad oggi rappresentati da certificati globali, ma già in gestione accentrata.

L'attuazione dei punti c) e d) è sostanzialmente demandata a decreti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che dovranno regolamentare le procedure di reperimento, entro il 31 dicembre 1998, dei titoli non accentrati al fine di:

a)                                         ricomporre la globalità dei prestiti;

b)                                         consentire ai detentori di poter percepire gli interessi e/o il rimborso del capitale;

c)                                          determinare le modalità di consegna dei titoli oltre il termine del 31 dicembre 1998;

d)                                         stabilire le procedure tecniche ed operative al fine di accentrare i titoli attualmente al di fuori del sistema centralizzato;

e)                                          individuare gli enti pubblici che applicheranno il regime di dematerializzazione ai propri prestiti.

Le disposizioni in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato presso la Banca d'Italia restano in vigore per la fase transitoria e si integreranno con le procedure di cui al precedente punto d).

Analogamente ai titoli privati vengono individuate le funzioni che gli intermediari dovranno compiere al fine di:

a)                                         ritirare i titoli in circolazione;

b)                                         accendere nuovi conti senza gravare la nuova clientela acquisita di costi che non siano gli stessi previsti dalle norme in materia di tenuta di conti di titoli privi di circolazione materiale;

c)                                          registrare i vincoli persistenti sui titoli in appositi depositi;

d)                                         registrare le iscrizioni ai fini dell'accentramento, fatta salva la possibilità da parte dell'intestatario del conto aperto presso l'intermediario di detenere titoli di pertinenza di soggetti diversi dallo stesso. In questo caso le norme riferite all'intestatario del conto devono essere intese come riferite al beneficiario finale o proprietario dei titoli.

Al fine di agevolare le ridenominazione dei titoli di Stato si dispone il rimborso dei titoli nominativi e al portatore di taglio inferiore a cinque milioni di capitale nominale, e delle eventuali frazioni di capitale inferiore a cinque milioni. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fisserà le modalità del rimborso anticipato dei titoli di Stato, ovvero limitatamente ai titoli sottoposti a vincolo cauzionale, tramite le ordinarie procedure di debito pubblico. L'onere complessivo è stimato di importo molto contenuto.

L'attuale sistema di rendicontazione sui pagamenti di debito pubblico è disciplinato, a seconda dei prestiti di riferimento, dalle norme del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato. Allo scopo di rendere omogeneo tale sistema al nuovo status dei titoli, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica potrà emanare speciali disposizioni per il riscontro dei pagamenti effettuati.

 

 

 

TITOLO VI

 

ATTIVITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

Premessa. La legge delega per l'introduzione dell'euro reca agli articoli 12 e 13 disposizioni concernenti la Pubblica Amministrazione.

In particolare, l'articolo 12 riguarda le dichiarazioni, attestazioni e altri documenti, di cui sia obbligatoria la presentazione, che si potranno produrre con l'indicazione degli importi in euro, nonché la possibilità di ottenere il pagamento o di effettuare il versamento in euro, qualora l'adempimento non avvenga in contanti.

L'articolo 13 è relativo ai documenti contabili delle Pubbliche Amministrazioni in cui l'indicazione di valori in euro risulti particolarmente significativa.

In applicazione dei principi e criteri direttivi di ordine generale della delega indicati nell'articolo 2 della legge, nonché dei principi e criteri direttivi speciali di cui ai citati articoli 12 e 13, con il presente titoli vengono dettate disposizioni concernenti la Pubblica Amministrazione, intese ad attuare il graduale e consapevole utilizzo dell'euro, e un passaggio equilibrato alla nuova moneta.

L'articolo 47 del decreto legislativo, in applicazione di un preciso criterio di effettiva delegificazione, dispone che le pubbliche amministrazioni e i soggetti pubblici interessati individuano con propri decreti le dichiarazioni, le attestazioni e gli altri documenti - di cui sia obbligatoria la presentazione alla Pubblica Amministrazione - per i quali sarà possibile indicare gli importi in euro; qualora a questo fine si rendesse necessario modificare la modulistica prevista con atti normativi si prevede la possibilità di modificarla in via amministrativa.

Per quanto concerne in particolare l'Amministrazione finanziaria, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le dichiarazioni dei sostituti d'imposta e le dichiarazioni ai fini dell'IRAP potranno essere presentate in euro a partire dai periodi di imposta aventi decorrenza dal 1° gennaio 1999, ovvero chiusi nel corso di tale anno.

L'articolo 48 prevede, sempre nel periodo transitorio, che con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le modalità per assicurare ai creditori e debitori delle Pubbliche Amministrazione la possibilità di ottenere i pagamenti o di effettuare i versamenti, anche in euro, escluso il caso in cui il pagamento avvenga in contanti.

In base ai cennati criteri di flessibilità e delegificazione, sono pertanto adottate in via amministrativa le iniziative e le misure necessarie per garantire l'esercizio della facoltà di effettuare versamenti e pagamenti anche in euro.

Inoltre, per consentire certezza e costanza di rapporti, è previsto che qualora un soggetto privato abbia scelto di adottare l'euro nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, tale scelta è irreversibile e vincolante per quanto concerne i pagamenti e versamenti inerenti alla medesima obbligazione.

L'articolo 49, concernente l'attività contrattuale delle Pubbliche Amministrazioni, stabilisce che con apposito regolamento sono emanate norme per adeguare la disciplina in materia di stipula e di esecuzione dei contratti delle Pubbliche Amministrazioni per appalti di lavori, forniture e servizi.

La graduale introduzione della nuova unità monetaria comporta la necessità di garantire fin dal primo periodo di applicazione della medesima, la migliore leggibilità dei conti pubblici, anche per rendere possibile la comparazione a livello comunitario. A tal fine l'articolo 50 prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono individuati i documenti contabili in cui, in appositi allegati, sono riportati i dati riassuntivi espressi anche in euro. Per le amministrazioni pubbliche non statali viene confermato lo stesso  principio, demandando alle medesime la possibilità di individuare, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, i documenti contabili per i quali si rende necessario applicare - nel periodo transitorio 1999 - 2001 - l'esposizione dei dati riassuntivi anche in euro.

 

 

 

TITOLO VII

 

CONVERSIONE IN EURO DELLE SANZIONI PECUNARIE ESPRESSE IN LIRE

 

 

Art. 51

 

L'articolo regola l'impatto che la riforma monetaria è destinata a produrre nel campo dell'apparato sanzionatorio penale e amministrativo, provvedendo a disciplinare gli effetti della conversione secondo il principio, stabilito dalla legge di delega, di "conservare l'omogeneità, la congruità e la proporzionalità delle sanzioni". La disposizione si basa sul criterio di riconoscere valore al semplice risultato algebrico della conversione, derivante dall'applicazione del tasso fissato ai sensi del Trattato. Qualora la conversione determini risultati con cifre decimali, si prevede dopo il periodo transitorio un arrotondamento per difetto, cioè cifra senza i decimali, al fine di conservare la congruità e la proporzionalità delle sanzioni e di rispettare nello stesso tempo il principio del "favor rei", la cui applicazione si rileva in questi casi doverosa in base ad orientamenti desumibili dalla carta costituzionale e dai principi dell'ordinamento.

 

 

 

 

Art. 52

 

Sempre nel rispetto del principio di congruità cui deve uniformarsi la sanzione pecuniaria, si è ritenuto opportuno modificare l'articolo 16 della legge n. 689 del 1981 (che disciplina il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa), al fine di evitare che ad illeciti di particolare gravità consegua (anche per effetto dell'applicazione della conversione) una sanzione del tutto irrisoria e simbolica quale quella che si ricava dal combinato disposto dagli articoli 10 e 16 della medesima stessa. Infatti, secondo l'attuale orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, adunanza generale 17/4/1989, n. 11; Corte costituzionale, sentenza n. 152 del 1995), nel caso in cui non sia stabilito il minimo della sanzione amministrativa, questo deve essere ricavato dall'articolo 10 della citata legge, che fissa, in generale, il minimo delle sanzioni amministrative pecuniarie in lire 4.000.