Relazione illustrativa al decreto legislativo n. 213
del 24 giugno 1998
TITOLO I
DEFINIZIONI
Art. 1
Definizioni
Contiene le definizioni dei principali riferimenti
adoperati nel decreto
TITOLO II
PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE,
CALCOLI INTERMEDI
E IMPORTI IN LIRE CONTENUTI
IN NORME VIGENTI
Art. 2
Parametri di indicizzazione
Premessa. Il presente articolo dà
attuazione all'articolo 4 della legge delega che, relativamente agli strumenti
giuridici che contengono parametri di indicizzazione, consente di dare
effettivo contenuto al principio della comunità dei rapporti in corso,
enunciato nei suoi termini generali alla lettera a) dell'articolo 2 della suddetta legge.
In particolare, al fine di garantire l'ordinata prosecuzione dei
rapporti in corso, è consentito disciplinare i casi nei quali i parametri di
indicizzazione venuti meno a seguito dell'introduzione dell'euro non possono
essere automaticamente sostituiti.
Primo comma. In attuazione della norma
suddetta, il primo comma è dedicato ad uno specifico parametro di
indicizzazione: la "ragione normale dello sconto", vale a dire il
tasso ufficiale di sconto (t.u.s.) fissato dal Governatore della Banca d'Italia
in base alla Legge n. 82 del 7 febbraio 1992.
La norma si ritiene necessaria per due ragioni: a) il t.u.s. è un
parametro largamente utilizzato nelle indicizzazioni; b) è l'unico parametro
che con certezza verrà meno a seguito dell'introduzione dell'euro e non sarà
automaticamente sostituito. Infatti a partire dal 1° gennaio 1999, le funzioni
di politica monetaria nei Paesi aderenti all'Unione Europea saranno trasferite
dalle banche centrali nazionali al S.E.B.C. Di conseguenza i tassi ufficiali
fissati dalla Banca d'Italia - come dalle altre Banche centrali nazionali -
verranno meno.
Allo scopo di garantire un'ordinata transizione alla moneta unica
relativamente ai contratti ed agli altri strumenti giuridici che prevedono
clausole di indicizzazione legate al t.u.s., la norma istituisce un tasso
automaticamente sostitutivo del t.u.s., che all'inizio del periodo transitorio
sarà pari alla misura del t.u.s. risultante al 31 dicembre 1998.
La norma attribuisce al Governatore della Banca d'Italia il compito di
stabilire autonomamente la variazioni di tale tasso sostitutivo per un periodo
massimo di cinque anni, sulla base delle variazioni del tasso d'interesse della
Banca Centrale Europea considerato equivalente al cessato t.u.s. in termini di
funzione, di frequenza, di variazioni e di tipo di effetto.
Il periodo di cinque anni è da considerare un termine massimo, nel
senso che sarà cura dell'autorità monetaria far cessare la determinazione e la
pubblicazione di questo parametro provvisorio nel momento in cui non dovesse
più ravvisarsene la necessità.
Secondo comma. La norma fissa il principio
della sostituzione automatica dei parametri finanziari di indicizzazione, gli
unici per i quali è possibile predeterminare un criterio di sostituzione
automatica.
La fissazione del principio è necessaria. Solo chiarendo quand'è che si
ha sostituzione automatica diventa poi per sottrazione possibile, così com'è
richiesto dall'articolo 4 della legge delega, disciplinare i parametri venuti
meno a seguito dell'introduzione dell'euro che non possono essere
automaticamente sostituiti.
Data l'estrema varietà di suddetti parametri - si tratta, per lo più,
di tassi d'interesse - e la loro caratteristica d'essere il frutto di continue
e capillari negoziazioni tra gli operatori, si è ritenuto di attribuire al
comportamento dei mercati un particolare rilievo: alla sostituzione di fatto,
se così si può dire, si attribuisce anche valore «legale».
Se il parametro x negoziato
nel mercato k viene sostituito, nel
medesimo mercato, dal parametro y ha
automaticamente sostituito x, anche
ai fini legali.
L'avvenuta sostituzione viene dichiarata dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentita la Banca d'Italia, il che
contribuisce a dare certezza.
La pubblicazione del predetto decreto sarà di regola effettuata entro
il 31 dicembre 1998.
Questa norma, unita a quella del comma 1 relativa al t.u.s., si ritiene
consentirà di risolvere la maggior parte delle situazioni che in concreto
potranno porsi.
Alle restanti ipotesi sono dedicati i commi successivi. Essi svolgono
la funzione tipica delle norme di «chiusura».
Terzo, quarto e quinto
comma. Qualora
gli strumenti giuridici non prevedano meccanismi di uscita ed eventuali
situazioni di conflitto che riguardano i parametri di indicizzazione a sostituzione
non automatica, il comma introduce l'obbligo di ricorso di un arbitraggio - o
di un Collegio di tre arbitratori se il valore dello strumento giuridico supera
i cinquecento milioni - così da rendere rapida la soluzione di eventuali
controversie e dare, tra l'altro, concreta effettività al principio della
continuità degli strumenti giuridici anche nei casi più difficili.
L'obbligo del ricorso agli arbitratori scatta solo se gli strumenti
giuridici non individuano già delle possibili soluzioni e, naturalmente, se le
parti non trovano un accordo.
Poiché l'eventuale disaccordo può vertere solo sulla determinazione dei
parametri a sostituzione non automatica (sia quelli finanziari per i quali la
sostituzione automatica non ha avuto luogo, sia quelli non finanziari per i
quali non è possibile neppure stabilire preventivamente un possibile criterio
di sostituzione automatica), si limita l'intervento degli arbitratori a quest'unica
questione.
I commi quattro e cinque dettano le modalità di scelta degli
arbitratori, il tempo massimo entro il quale essi devono terminare il loro
incarico, l'oggetto del loro intervento, il vincolo che essi devono rispettare
(… l'equivalenza economico-finanziaria …) nonché il criterio di ripartizione
del compenso loro spettante e il rinvio all'articolo 1349 del codice civile per
quanto non diversamente disposto.
Art. 3
Calcoli
intermedi
Premesse. Il presente articolo dà
attuazione all'articolo 5 della legge delega.
Primo comma. Il comma anzitutto chiarisce
l'ambito oggettivo di sua applicazione: tutti gli strumenti giuridici diversi
dalle norme vigenti. Queste ultime vengono trattate separatamente al successivo
articolo 4.
In secondo luogo, si individua - per negazione - la nozione di calcolo
intermedio: si considera tale un importo monetario in euro che non va
autonomamente contabilizzato o pagato.
Perché possa parlarsi di calcolo intermedio occorre che l'importo non
costituisca autonomo importo da pagare o da contabilizzare. A tal fine, non
rileva la circostanza che esso sia, oppure no, collocato all'interno di un
processo di calcolo più ampio. Anche se lo fosse - e si tratta probabilmente
del caso più frequente - qualora l'importo andasse autonomamente contabilizzato
o rappresentasse un pagamento, non potrebbe comunque considerarsi calcolo intermedio.
In tal caso, infatti, non sarebbe comunque possibile operare con un numero di
decimali superiore a due, coincidente con l'unità divisionale minima della
nuova moneta (cfr. l'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno
1997).
La questione dell'utilizzo di un numero di decimali superiore a due nei
calcoli intermedi si pone in particolare per quelle monete la cui unità
divisionale minima, col passaggio all'euro, cresce sensibilmente. Tra queste
rientra senz'altro la lira, la cui unità divisionale minima (1 lira) cresce
circa 19-20 volte (infatti, un centesimo di euro corrisponderà presumibilmente
a 19-20 lire). Ciò comporta marcati problemi quando occorre convertire in euro
importi in lire di ammontare modesto, inferiore alle decine di migliaia di lire
(per maggiori chiarimenti sugli aspetti numerici della questione si veda più
avanti la relazione di accompagnamento al comma 1 dell'articolo 4).
Infatti, se in questi casi non si regolasse adeguatamente la questione,
imponendo - salvo diverso accordo - l'utilizzo di un numero di decimali
superiore a due dell'importo convertito in euro, si otterrebbero significativi
scostamenti percentuali tra gli importi espressi nelle due monete, con
conseguenze facilmente immaginabili, specie sui risultati dei calcoli che
dell'importo convertito fanno uso.
Poiché la necessità di precisione è tanto maggiore quanto più è basso
l'importo in lire da convertire, la norma impone, sempre in mancanza di un
diverso accordo, l'uso di un numero di decimali di euro decrescente al crescere
dell'importo in lire da cui si parte, lasciando comunque piena libertà per gli
importi pari o superiori alle decine di migliaia di lire, per i quali il grado
di precisione risulta accettabile senza necessità di regole particolari.
Il comma si applica anche alle tariffe, ai prezzi amministrativi o
comunque imposti che fossero contenuti in strumenti giuridici diversi dalle
norme vigenti, fattispecie - quest'ultima - disciplinata dal comma 1
dell'articolo 4 (per approfondimenti si veda la relazione di accompagnamento
del suddetto comma).
Secondo comma. Il comma chiarisce, così da
fugare ogni dubbio, che quando un importo in euro non va autonomamente
contabilizzato o pagato (nel qual caso permane l'obbligo all'uso di massimi due
decimali) è possibile trattarlo, anche elettronicamente, con un numero di cifre
decimali a piacere.
Peraltro, poiché nei casi indicati al comma 1 s'impone l'uso di un
numero minimo di cifre decimali, si stabilisce che, comunque, in quei casi
l'importo non può essere trattato, anche elettronicamente, con un numero di
cifre inferiore al detto minimo.
Per quanto riguarda la rappresentazione nei confronti dei terzi degli
importi in euro non si è ritenuto di dover dire qualcosa. Si reputa infatti che
laddove v'è l'obbligo di utilizzare un certo numero minimo di cifre decimali,
va da sé che la rappresentazione ai terzi non può che avvenire con un numero di
cifre decimali almeno pari a quello minimo. D'altra parte, sebbene non si ponga
un limite massimo al numero di cifre decimali rappresentabili ai terzi, non si
ritiene vi possa essere interesse - dati anche gli oneri che ciò comporterebbe
- ad utilizzare un numero di cifre decimali superiore a quello minimo.
Articolo 4
Importi in
lire contenuti in norme vigenti
Premessa. L'articolo 6 della legge
delega consente, ma non obbliga, di riesprimere sistematicamente in euro, fin
dal 1° gennaio 1999, gli importi in lire contenuti in norme vigenti.
Si tratta di importi che svolgono le funzioni più varie. Ad esempio,
taluni costituiscono presupposto per l'attribuzione o l'esercizio di un diritto,
di una facoltà, di una azione ecc., mentre altri, invece, costituiscono il
presupposto per il verificarsi di doveri, obblighi, oneri, pesi, gravami ecc. e
altri ancora stabiliscono la ripartizione delle competenze tra organi giudiziari,
amministrativi, o fissano sanzioni ecc.
Anzitutto, occorre dire che la questione della conversione degli
importi in lire contenuti in norme vigenti è risolta in linea di massima dai
Regolamenti comunitari.
A questo proposito, si vedano i considerando 11 e 20 e, in particolare,
gli articoli 52 e 14 del Progetto di Regolamento 0000/97, pubblicato
in G.U.C.E. n. C 236/8 del 2 agosto 1997. L'articolo 5 comma 2 fissa già, per
il periodo transitorio, il seguente principio: «Ove uno strumento giuridico
faccia riferimento a un'unità monetaria nazionale, tale riferimento ha il
medesimo valore di un riferimento all'unità euro in base ai tassi di
conversione».
L'articolo 14, a sua volta, regola il periodo definitivo come segue: «I
riferimenti alle unità monetarie nazionali presenti negli strumenti giuridici
in vigore al termine del periodo transitorio vengono intesi come riferimenti
all'unità euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione. Si
applicano le regole di arrotondamento definite nel Regolamento (CE) n. 1103/97».
Tra gli strumenti giuridici indicati dai due suddetti articoli
rientrano senz'altro anche le norme vigenti.
Porre mano alla sistematica conversione in euro degli importi in lire
contenuti in norme vigenti è questione
complessa che è possibile affrontare in un tempo ristretto solo a condizione di
dettare regole generali di rettifica dei risultati della conversione per classi
di norme omogenee.
Si parla di rettifica dei risultati della conversione in quanto:
a) se ci si dovesse limitare
alla pura e semplice conversione "aritmetica" non occorrerebbe dire
nulla, avendo già il suddetto Regolamento comunitario disciplinato questo
aspetto;
b) la legge delega consente,
appunto, di rettificare i risultati della conversione oltre il semplice
arrotondamento ai centesimi di euro.
Data
l'estrema varietà delle situazioni concrete - facilmente verificabile scorrendo
a caso, ad esempio, il codice civile - procedere con regole generali per classi
di norme rischi tuttavia di provocare conseguenze imprevedibili e indesiderate.
Spesso
infatti accade che le norme, pure omogenee tra di loro rispetto al carattere
scelto per classificarle, presentino significative differenze nei restanti loro
caratteri, sicché l'applicazione automatica, a ciascuna classe di norme, della
medesima regola generale di rettifica dei risultati della conversione rischia
di produrre risultati che possono collidere con le molteplicità di funzioni che
la norma talvolta assolve.
Si
rende pertanto necessario avviare un lavoro analitico di revisione generale
degli importi in lire contenuti in norme vigenti, che riguardi anche le
sanzioni, da concludersi quanto prima
con l'emanazione di un apposito decreto legislativo da adottarsi ai sensi del
comma 4 dell'articolo 1 della legge delega.
In
questa fase ci si limita quindi a modificare quelle norme per le quali si
ravvisa la necessità o l'opportunità d'intervenire fin dal 1° gennaio 1999.
I
prezzi imposti (tariffe, ecc.) e talune norme del diritto societario rientrano
tra queste.
Primo comma. Quando gli importi in lire contenuti in norme vigenti
stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti e il loro
ammontare è modesto (orientativamente al di sotto delle decine di migliaia di
lire, cosa frequente quando si tratta di importi unitari) l'applicazione delle
regole generali di conversione o arrotondamento al centesimo di euro produce
risultati inaccettabili. Infatti, se ad esempio una tariffa ammonta a lire 85,
la sua riespressione ai centesimi di euro - con un euro compreso tra le 1.900 e
le 2.000 lire - condurrebbe ad uno scostamento massimo del 12,5% tra l'importo
espresso in lire e quello espresso in euro, di segno positivo o negativo
casuale, dipendente dai tassi di conversione.
In
termini più generali, la seguente tabella indica gli scostamenti percentuali
massimi che si possono registrare traducendo in euro, col vincolo dei
centesimi, importi in lire inferiori alle decine di migliaia, assumendo sempre
che un euro valga tra le 1.900 e le 2.000 lire.
Come
può notarsi, per gli importi espressi in migliaia di lire o superiori la
variazione massima è inferiore all'1%, per gli importi espressi in centinaia di
lire la variazione massima è compresa tra il 10 e il 25%, per gli importi
compresi tra le 50 e le 100 lire la variazione massima è compresa tra il 25 e il
50% e, infine, per gli importi inferiori alle 20 lire la variazione supera il
50%.
|
(a) |
(b) = (a)/2.000 e 1.900 |
(c) |
(d) = (c)/(b) x 100 |
|
Valore in lire |
Importo in euro troncato ai centesimi |
Scarto massimo dell'arrotondamento |
Variazione % massima |
|
10.000 |
5,00 - 5,26 |
0,005 |
0,1 - 0,09 |
|
1.000 |
0,50 - 0,52 |
0,005 |
1,00 - 0,96 |
|
100 |
0,05 - 0,05 |
0,005 |
10,00 - 10,00 |
|
50 |
0,02 - 0,03 |
0,005 |
25,00 - 16,66 |
|
20 |
0,01 - 0,01 |
0,005 |
50,00 - 50,00 |
|
10 |
0,00 - 0,00 |
0,005 |
> 50,00 |
|
1 |
0,00 - 0,00 |
0,005 |
> 50,00 |
Si
rende pertanto necessario imporre, laddove le circostanze lo richiedano, l'uso
di un numero di decimali di euro superiore a due, tanto maggiore quanto minore
è l'importo in lire da cui si parte, in modo tale da rendere accettabile lo
scarto percentuale tra l'importo espresso in lire e quello espresso in euro.
Il
comma, si noti, non produce dal 1° gennaio 1999 l'automatica sostituzione in
euro, ex lege, degli importi in lire
contenuti in norme vigenti che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o
comunque imposti. Esso trova applicazione solo qualora le circostanze lo
richiedano. L'espressione in lire e quella in euro degli importi potranno
quindi convivere nel triennio transitorio. Si pensi, ad esempio, alle imprese
concessionarie di pubblici servizi tenute a praticare determinate tariffe il
cui ammontare fosse contenuto in norme vigenti piuttosto che in altri strumenti
giuridici (nel qual caso si applicherebbe il comma 1 dell'articolo 3). Poiché
queste imprese, al pari di tutte le altre, sono libere d'adottare l'euro quale
moneta di conto nel triennio transitorio, se alcune decideranno di continuare
ad utilizzare la lira nulla per loro cambia rispetto a prima. Solo quelle che
decideranno di utilizzare l'euro, avranno l'esigenza di fatturare con le
tariffe espresse in euro e solo in questo caso il comma troverà effettiva
applicazione.
Secondo e terzo comma. Il secondo e il terzo comma
modificano quelle norme del codice civile che trattano del capitale delle
società al fine di rendere possibile, fin dal 1° gennaio 1999, la costituzione
e l'ordinato funzionamento delle società con capitale espresso in euro.
Poiché
le norme sono formulate in modo idoneo a regolare la situazione a regime, il secondo
comma fa decorrere gli effetti delle
modifiche dal 1° gennaio 2001, quando l'adozione dell'euro diventerà
obbligatoria.
Il
terzo comma anticipa la decorrenza del comma 2 limitatamente alle società che
liberamente sceglieranno di costituirsi in euro fin dal 1° gennaio 1999.
La
lettera a) del comma 2 modifica il
comma 1 dell'articolo 2327 del codice civile e fissa il nuovo capitale sociale
minimo delle società per azioni in centomila euro. Si tratta, per scelta, di un
importo presumibilmente inferiore a quello che si otterrà applicando ai 200
milioni di lire attualmente previsti il tasso fisso di conversione. Poiché
l'ammontare di capitale minimo è condizione per esercitare una facoltà (la
costituzione della società per azioni), dovendo scegliere la direzione
dell'aggiustamento dell'importo risultante dalla conversione, si è ritenuto preferibile
anticipare il momento a partire dal quale la facoltà può essere esercitata,
rendendo meno gravosa la costituzione di una società con capitale sociale
espresso in euro, seppur di poco, nei ristretti limiti richiesti dalla funzione
che la norma svolge.
La
lettera b) aggiunge all'articolo 2327
del codice civile un secondo comma che stabilisce in euro o suoi multipli il
valore nominale delle azioni delle società per azioni. Si tratta di un
principio nuovo. A tutt'oggi, infatti, non esiste un corrispondente obbligo per
il valore nominale delle azioni espresse in lire. Si è ritenuto opportuno
introdurlo per facilitare lo svolgimento di tutte quelle operazioni che
riguardano il capitale sociale. Il mantenimento dell'attuale situazione di
libertà incondizionata, che non trova in realtà neppure riscontro nel diffuso
concreto comportamento delle imprese, non è sembrato meritevole di particolare
tutela, potendo il nuovo principio assolvere alla funzione che gli è affidata e
semplicità anche maggiori. Naturalmente, come si evince facilmente anche dalla
collocazione della norma, l'obbligo riguarda solo le società di nuova
costituzione. Per ragioni sistematiche, si è ritenuto preferibile inserire qui,
subito dopo la modifica del comma 1, il nuovo comma 2 dell'articolo 2327 del
codice civile, ancorché esso - a rigore - non riguardi importi in lire
contenuti in norme vigenti. La lettera c)
modifica rispettivamente i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2474 del codice
civile riguardante le società a
responsabilità limitata il cui capitale minimo viene fissato in diecimila euro,
frazionabile in quote pari ad un euro o suoi multipli.
La
lettera d) modifica i commi 1 e 2
dell'articolo 2521 del codice civile riguardante le società cooperative.
L'attuale importo di lire 80 milioni che rappresenta il limite massimo delle
quote che un socio può possedere viene fissato in cinquantamila euro. In tal
caso, poiché l'importo stabilisce un divieto, si è ritenuto di innalzare il
corrispondente limite espresso in euro, così da spostare «un po' più in là» il
verificarsi del presupposto e non creare altresì incertezze nel momento in cui
le cooperative costituite in lire passeranno all'euro.
Le
lettere e), f) e g) modificano alcuni commi degli articoli 29, 33 e 34 del decreto
legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (TULB), relativi alle società bancarie
costituite in forma cooperativa, secondo gli stessi criteri adottati per le
società cooperative «ordinarie» richiamate alla lettera d) precedente.
Le
lettere h) e i) modificano gli articoli dei decreti legislativi che regolano
l'esercizio delle assicurazioni vita e danni che stabiliscono gli ammontari
minimi del capitale sociale e del fondo di garanzia delle società di mutua
assicurazione. Anche in questo caso, per le ragioni già viste, si è scelto di
fissare un importo in euro presumibilmente inferiore a quello che si otterrà
applicando all'importo in lire attualmente vigente il tasso fisso di
conversione, visto che l'ammontare minimo è condizione per esercitare una
facoltà.
Quarto comma. Il quarto comma adegua alla
mutata situazione che verrà a crearsi a partire dal 1° gennaio 1999 la facoltà
che le imprese oggi hanno di pubblicare il proprio bilancio d'impresa anche in
ECU, sancita dal comma 2 dell'articolo 2435 del codice civile. Poiché l'ECU verrà
ad ogni effetto sostituito dall'euro a partire dalla suddetta data, si
stabilisce che la facoltà di pubblicazione va riferita all'euro e non più
all'ecu. Naturalmente, ciò vale per le imprese che nel triennio transitorio
continueranno ad adottare la lira quale moneta di conto, le sole per i quali è
sensato consentire che possano pubblicare il proprio bilancio anche in euro.
D'altra
parte, poiché a partire dal 1° gennaio 2002 sarà obbligatorio per tutte le
imprese pubblicare i bilanci in euro, si stabilisce l'abrogazione della norma a
decorrere da tale data.
Quinto comma. Provvede ad introdurre la
necessaria flessibilità operativa affinché la Banca d'Italia, nell'ambito delle
decisioni che saranno adottate dal consiglio dell'Unione europea ex art. 109J
del Trattato, per la fissazione dei tassi irrevocabili di conversione in euro
delle valute dei paesi designati a partecipare sin dall'inizio alla terza fase
dell'Unione.
TITOLO III
RIDENOMINAZIONE
IN EURO DEGLI STRUMENTI DI DEBITO
Il
titolo III del decreto legislativo è stato suddiviso in quattro sezioni, allo
scopo di raggruppare in comparti omogenei la disciplina tipica dei diversi
strumenti finanziari (prime tre sezioni) e di dettare in coda al provvedimento
le disposizioni finali e di carattere generale (Sezione IV).
Sezione I
Titoli di
Stato
Nella
Sezione I, composta da quattro articoli (dall'articolo 5 all'articolo 8) si
disciplina la ridenominazione in euro dei titoli di Stato.
Con
l'articolo 5 si dispone la
rideterminazione in euro di tutti i titoli di Stato denominati in lire e
negoziabili sui mercati regolamentati. In tal modo si ridenomina la quasi
totalità dei titoli di Stato, escludendo solamente i titoli nominativi che,
proprio a causa della loro nominatività, non sono fungibili e pertanto non
possono essere negoziati sui mercati regolamentati, a differenza di tutti i
titoli al portatore.
Con
l'articolo 6 si autorizza il Tesoro a
ridenominare anche i propri prestiti emessi sui mercati esteri e denominati
nella valuta di uno Stato partecipante, a condizione che lo Stato medesimo
abbia provveduto a ridenominare il proprio debito pubblico, espresso nella
propria moneta e disciplinato secondo il proprio diritto nazionale, in accordo
con quanto prescritto dal Regolamento Comunitario che sarà emanato subito dopo
l'individuazione dei paesi facenti parte dell'UEM fin dal 1° gennaio 1999 (ma
il cui testo è già stato formalmente approvato dal Consiglio Europeo).
L'articolo 7, suddiviso in sei commi,
definisce le modalità e gli aspetti tecnici di maggior rilievo della
ridenominazione. In particolare:
-
il
comma 1 stabilisce che la
ridenominazione avverrà convertendo in euro il valore del taglio minimo di
ciascun prestito e moltiplicando il risultato per il numero di volte in cui
detto taglio minimo è compreso nell'ammontare complessivo del prestito
medesimo. Si richiamano altresì le regole di arrotondamento prescritte dal
Regolamento (CE) n. 1103 del 17 giugno 1997, che per l'appunto fissa queste
regole;
-
il
comma 2 precisa la definizione di
taglio minimo per i titoli emessi sul mercato interno e collocati tramite le
normali procedure d'asta; si specifica, in particolare, che per taglio minimo
si intende l'importo che un sottoscrittore può chiedere di acquistare in asta
agli operatori abilitati; in tal modo si evita che possa esserci un'ambiguità
di interpretazione per quel che concerne i BTP. Infatti, i possessori di titoli
nominativi (che, come già specificato, non sono oggetto di ridenominazione)
possono, in occasione della scadenza, chiederne al Ministero del tesoro il
rinnovo con titoli emessi con le normali procedure di collocamento, con il
privilegio di ricevere anche tagli molto più piccoli del taglio minimo sottoscrivibile
(anche 100.000 lire, a fronte del normale taglio minimo di cinque milioni);
-
il
comma 3 precisa che per i titoli
emessi per rimborsare i crediti d'imposta si fa riferimento al taglio minimo
indicato nel decreto di emissione;
-
il
comma 4 specifica che il taglio
minimo indicato dal prospetto di emissione è quello da prendere in riferimento
per i titoli emessi dalle Ferrovie dello Stato e riconosciuti come debito dello
Stato dalla legge n. 662 del 1996;
-
il
comma 5 rimanda ad un apposito
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
la disciplina della ridenominazione in euro degli strumenti finanziari che
saranno oggetto di operazioni di stripping, la cui negoziazione sui mercati
regolamentati è programmata per il primo semestre del 1998. Tali operazioni
consistono nel frazionamento e nella negoziazione separata delle cedole e del
cosiddetto «mantello», rappresentativo del capitale nominale del prestito;
-
il
comma 6 specifica che, per effetto
della ridenominazione, i titoli verranno suddivisi in tagli unitari di valore
nominale pari ad un incremento di euro, che costituiranno a tutti gli effetti
dei titoli perfetti, negoziabili e corredati di relativa cedola, il cui importo
potrà naturalmente essere corrisposto solo quando la quantità posseduta
consentirà di far emergere un valore significativo, cioè pari ad almeno un
centesimo di euro. Il micro-titolo da un centesimo si configura, infatti, in
materia del tutto simile al caso di un conto corrente la cui giacenza sia di
importo così modesto da non far emergere alcun interesse effettivamente
pagabile: solo quando l'ammontare del deposito avrà raggiunto un determinato livello,
il tasso applicato potrà tradursi nella effettiva corresponsione di un
interesse. D'altra parte, la scomposizione in tagli unitari da un centesimo
consentirà al risparmiatore di poter ricomporre, attraverso l'acquisto o la
vendita di un certo numero di micro-titoli, quantitativi «tondi», da 1000 euro
o multipli di tale valore, corrispondenti a quello sarà il taglio minimo di
negoziazione nei mercati regolamentati a partire dal 1° gennaio 1999.
L'articolo 8 definisce i dettagli tecnici
connessi agli adempimenti riguardanti i pagamenti e le transazioni sui titoli
di Stato ridenominati, in particolare:
-
il
comma 1 stabilisce che, per tutte le
operazioni di pagamento relative ai titoli di Stato (in termini tecnici, il
c.d. «servizio finanziario»), si fa riferimento al nuovo valore in euro dei
titoli ridenominati;
-
il
comma 2 specifica che i valori in
lire indicati sui certificati rappresentativi dei titoli ridenominati, riferiti
tanto alle cedole quanto al mantello, sono da considerarsi automaticamente
tradotti nel controvalore in euro, senza che ci sia la necessità di apporre
stampigliature né, tantomeno (alla luce del Titolo V sulla
dematerializzazione), di ristampe il titolo cartaceo;
-
il
comma 3 detta le modalità di calcolo
degli interessi, specificando che non bisogna operare alcun troncamento alle
cifre decimali, al fine di conservare il contenuto del tasso di interesse che
matura su ogni micro-titolo da un centesimo originato dalla ridenominazione;
-
il
comma 4 rimanda ad un apposito
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
la definizione di ulteriori e più specifici dettagli tecnici;
-
il
comma 5 garantisce ai possessori di
titoli ridenominati che vogliano negoziare blocchi di titoli inferiori a 1.000
euro (le cosiddette «spezzature») la possibilità di realizzare la transazione
in condizioni di trasparenza e senza aggravi ingiustificati di costi.
Sezione II
Strumenti di debito emessi
da altri soggetti pubblici
Nella
Sezione II, composta dagli articoli 9 e 10, si delinea la disciplina per la
ridenominazione degli strumenti di debito emessi da altri soggetti pubblici.
Con
l'articolo 9 si ribadisce che il
debito pubblico non negoziabile non è oggetto di ridenominazione, ma sarà
automaticamente convertito in euro il 1° gennaio 2002 (comma 1), si stabilisce
che sarà possibile richiedere le tradizionali forme di risparmio postale
denominate in euro fin dall'inizio del periodo transitorio (comma 2) e, per
quanto riguarda in particolare i Buoni postali fruttiferi, si limita la
possibilità di sottoscrizione in lire durante il periodo transitorio in
relazione alla materiale disponibilità degli stampati filigranati in dotazione
presso gli sportelli postali (comma 3).
L'articolo 10 delimita il campo di
applicabilità della ridenominazione per i titoli emessi dagli enti territoriali
in maniera da garantire la conservazione dei diritti dei sottoscrittori e la
sostanziale equivalenza dei valori in causa; in particolare:
-
il
comma 1 prescrive che i titoli
obbligazionari emessi dalle regioni possano essere ridenominati se rispondono
alle caratteristiche richieste per gli emittenti privati;
-
il
comma 2 dispone che il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica possa rendere possibile,
ove opportuna, la ridenominazione delle emissioni obbligazionarie degli enti
locali territoriali di cui agli articoli 35 e 37 della legge 724/94 (province,
comuni, comunità montane, consorzi di comuni, consorzi tra enti locali
territoriali e regioni, unioni di comuni, consorzi tra comunità montane ed enti
locali) attraverso la modifica del Regolamento di disciplina di tali emissioni,
avuto riguardo all'estrema eterogeneità ed alla particolare struttura
finanziaria che li contraddistingue; tali titoli sono infatti caratterizzati da
rimborsi di quote capitale in corrispondenza del pagamento delle rate di
interesse, determinati caso per caso da piani di ammortamento verosimilmente
dissimili e disparati.
Sezione III
Strumenti di debito privato
La
sezione III del titolo riguarda la ridenominazione in euro degli strumenti di
debito privati.
Coerentemente
con il principio «no compulsion, no prohibition», durante il periodo transitorio
non è previsto alcun obbligo nei confronti degli emittenti privati di
ridenominare in euro proprie obbligazioni e altri titoli di debito negoziabili
sul mercato dei capitali nonché i titoli normalmente negoziati sul mercato
monetario.
In
ogni caso la ridenominazione potrà essere effettuata solo per i titoli fungibili,
con taglio minimo non inferiore a un milione di lire e per i quali è previsto
il rimborso in unica soluzione alla scadenza.
Le
modalità operative per procedere alla ridenominazione sono le stesse indicate
per i titoli di Stato. Tale scelta è motivata dall'esigenza di evitare una
molteplicità di sistemi di conversione che avrebbe potuto aumentare i costi e
generare confusione.
Potranno
essere ridenominati in euro anche gli strumenti finanziari privati, con le
caratteristiche di cui sopra, denominati nelle valute di altri Stati aderenti
all'unione Europea che abbiano già proceduto alla ridenominazione.
I
tassi di conversione - precisa il comma secondo dell'art. 13 - sono quelli di
cui all'art. 109L par. 4, del Trattato e dunque - verosimilmente - quelli contenuti
nella nota proposta di regolamento C.E. che contiene la nuova legge monetaria
degli Stati che adotteranno l'euro come moneta unica.
Vengono
invece esclusi dal processo di ridenominazione i titoli soggetti ad estrazione,
quelli con piano di ammortamento che prevede la restituzione del capitale in tranche successive e quelli con tagli
minimi estremamente contenuti, per i quali la ridenominazione effettuata
seguendo le stesse modalità applicate alle obbligazioni standard comporterebbe complicazioni amministrative ed eccessivi
oneri a carico degli emittenti. Tali titoli resteranno denominati in lire ma, a
partire dal gennaio 2002, il pagamento dei relativi interessi e i rimborsi avverranno
in euro.
Il
necessario coordinamento delle operazioni di ridenominazione sarà realizzato in
un apposito regolamento emanato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.
In
particolare, nella Sezione III, composta dagli articoli 11, 12 e 13:
a) in primo luogo, nell'articolo 11, si precisa quali siano gli
strumenti finanziari che possono essere ridenominati;
b) in secondo luogo, nell'articolo 12:
-
al
comma 1 si delineano le principali
caratteristiche dei titoli privati che possono essere ridenominati (taglio
minimo abbastanza elevato da non provocare sensibili scostamenti di valore a
causa degli arrotondamenti, fungibilità e rimborso in unica soluzione alla
scadenza) e si stabilisce che si debbano seguire le regole di conversione dei
valori e di arrotondamento previste al comma 1 dell'art. 4. In particolare,
poiché tali regole implicano che anche le obbligazioni private ridenominate
vengano ad essere costituite da tagli unitari di importo pari ad un centesimo
di euro, si specifica che, dal punto di vista giuridico, questa nuova
suddivisione ha valore solo per gli effetti
patrimoniali che produce e non si intende estesa all'esercizio di eventuali
diritti societari, quali, ad esempio, il diritto di voto nell'assemblea degli
obbligazionisti: in altri termini, se un'obbligazione da un milione di lire
dava diritto ad un voto in assemblea, il fatto che la ridenominazione la
trasformi in 51.258 micro-obbligazioni da un centesimo non comporta la
moltiplicazione per 51,258 del diritto di voto; per l'esercizio di tale diritto,
il peso originario dell'obbligazione rimane inalterato;
-
con
il comma 2 si demanda alla Consob,
sentita la Banca d'Italia, di disciplinare operativamente tempi e modi di
realizzazione della ridenominazione degli strumenti privati, al fine di
assicurare una transizione ordinata e trasparente;
c) infine, con l'articolo 13, si dispone che anche gli
strumenti denominati nella valuta di uno Stato partecipante possono essere
ridenominati, applicando le necessarie distinzioni per la differente moneta di
denominazione iniziale, in analogia a quanto previsto per i titoli pubblici.
Sezione IV
Disposizioni
generali
Nella
Sezione IV, contenente disposizioni di carattere generale:
-
attraverso
il disposto dell'articolo 14, che fa
riferimento al periodo che inizia dal 1° gennaio 2002, in cui l'euro diventa la
moneta nazionale italiana, si sancisce l'equivalenza tra i valori degli
strumenti ancora formalmente espressi in lire e i valori effettivi in euro;
-
con
l'articolo 15 si precisa che, pur
funzionando esclusivamente in euro tutti i mercati regolamentati, nel periodo
transitorio la clientela potrà intrattenere rapporti con gli intermediari sia
in lire che in euro.
TITOLO IV
L'EURO, LA MONETA DI CONTO E
I DOCUMENTI OBBLIGATORI
A RILEVANZA ESTERNA
Sezione I
Disposizioni per le imprese
in genere
Art. 16
Adozione dell'euro quale
moneta di conto
Premessa. Il presente articolo dà attuazione all'articolo 8
della legge delega e fissa i principi generali relativi all'adozione dell'euro
quale moneta di conto. L'articolo riguarda tutte le imprese, anche quelle che
non corrono rischi di cambio. Infatti, l'adozione dell'euro quale moneta di
conto interesserà prima o poi anche quelle imprese che non hanno in essere
alcuna operazione soggetta al detto rischio.
Col termine
imprese, ci si riferisce alla nozione più ampia che l'ordinamento conosce, quella
dell'ordinamento tributario.
Alla
disciplina delle operazioni in corso soggette al rischio di cambio relativo ad
una della valute aderenti all'euro sono dedicati appositi articoli.
Primo comma. Il comma fissa il principio che le imprese sono
libere di adottare l'euro quale moneta di conto già a partire dal 1° gennaio
1999 e ribadisce che l'obbligo scatta solo a partire da 1° gennaio 2002.
L'adozione
dell'euro è valida ad ogni effetto: civilistico, tributario o di altra natura.
Secondo comma. Il comma stabilisce che quando l'euro è
utilizzato quale moneta di conto, i documenti contabili obbligatori a rilevanza
esterna riferiti ad una data compresa tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre
2001 possono essere redatti e pubblicati in euro mentre se riferiti a date
successive devono essere redatti e pubblicati in euro. Come per il comma precedente,
si afferma il principio che la redazione dei suddetti documenti in euro è
valida ad ogni effetto.
Non tutti i
documenti contabili obbligatori rientrano nella definizione della norma,
ma solo quelli che hanno rilevanza
esterna, in quanto tali rivolti potenzialmente erga omnes. Sono quindi ad esempio escluse le cosiddette
segnalazioni di vigilanza che talune categorie di imprese sono tenute ad
inoltrare periodicamente ai rispettivi organi di controllo (si pensi alle
banche e alle assicurazioni) e quei documenti contabili richiesti dalle
autorità nell'esercizio dei loro poteri, non destinati al pubblico indistinto.
Naturalmente,
sono esclusi dalla definizione i documenti contabili non obbligatori, anche se
hanno rilevanza esterna.
Il comma
consente la redazione e la pubblicazione in euro dei documenti contabili obbligatori
a rilevanza esterna a condizione che l'euro sia utilizzato quale moneta di
conto. La condizione è posta al fine di mantenere un legame tra forma e
sostanza, così da evitare che i documenti possono essere redatti e pubblicati
in euro (forma) quando la moneta di conto resta la lira (sostanza).
Nell'accezione comune, la moneta di conto è quella solitamente utilizzata per
rilevare le operazioni di gestione (al limite, si potrebbe dire: la moneta
nella quale l'impresa quotidianamente "pensa") e, di conseguenza,
quella nella quale - di regola - si redigono i documenti contabili obbligatori
a rilevanza esterna. Ma non potrebbe dirsi il contrario. I suddetti documenti
contabili potrebbero infatti essere redatti in una moneta diversa da quella di
conto ma ciò non autorizzerebbe a dire che la moneta di conto è quella
utilizzata per redigerli.
Ad eccezione
di quanto previsto al comma 3, è sembrato fuori luogo consentire che un'impresa
potesse, al limite, non fare alcun passo per adottare l'euro quale moneta di
conto per tutto il triennio transitorio - così snaturando la stessa funzione di
adattamento alla nuova realtà che il transitorio è chiamato a svolgere - ma
redigere e pubblicarsi i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna in
euro.
D'altra parte,
si consideri che, almeno per quanto riguarda il bilancio d'impresa, anche
qualora si fosse tenuti a redigerlo e pubblicarlo in lire perché non si
rispetta la condizione, si mantiene comunque la facoltà di poterlo pubblicare
anche in euro, così come stabilisce il modificato comma 2 dell'articolo 2435
del codice civile (cfr il comma 4 dell'articolo 4).
Inoltre, si
consideri che la condizione è stata costruita in modo da renderla il più
possibile elastica. La moneta di conto viene infatti definita all'articolo 1
come la moneta che, a partire da un dato momento, risulta in prevalenza
utilizzata per la rilevazione delle operazioni di gestione. La prevalenza,
quindi, non va riferita al complesso delle operazioni di gestione poste in
essere nel periodo a cui il documento si riferisce ma è sufficiente che sia
realizzata a partire da un dato momento, anche a periodo inoltrato, guardando
quindi al presente. Nella consapevolezza che le rilevazioni contabili sono
ormai diffusamente attuate, anche nelle realtà più piccole, mediante l'utilizzo
di molteplici procedure informatiche che spesso possono essere introdotte solo
in successione, si vuole consentire la redazione e la pubblicazione dei documenti
contabili obbligatori a rilevanza esterna in euro anche a quelle imprese che
non fossero in grado di far partire simultaneamente tutte le procedure
informatiche in euro fin dall'inizio del periodo a cui i documenti si
riferiscono. Quindi, ad esempio, un'impresa potrà redigere e pubblicare il
proprio bilancio in euro purché l'euro sia la moneta in prevalenza utilizzata
per rilevare le operazioni di gestione a partire da un qualunque momento
precedente non solo la data di riferimento del bilancio ma la stessa delibera
del Consiglio di Amministrazione che ne approva la bozza. Solo se ancora a
questa data-limite l'impresa utilizzasse in prevalenza la lira quale moneta di
conto sarebbe tenuta a redigere e pubblicare il bilancio di quell'esercizio ancora
in lire.
L'uso abbinato
dei termini redigere e pubblicare conferma la circostanza che
la norma riguarda i soli documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna.
Il termine pubblicare va inteso in
senso lato, con riferimento alle forme di divulgazione di volta in volta
previste per i vari tipi di documenti contabili obbligatori a rilevanza
esterna.
Terzo comma. La condizione posta per le imprese in genere col
comma 2 non opera per le banche, le società finanziarie, le imprese di
assicurazione, le società quotate e le rispettive imprese controllate, così
come definite dalle norme che disciplinano il bilancio consolidato. Si tratta
di imprese soggette - direttamente o indirettamente - ad autorità di controllo,
per le quali lo stimolo ad adattarsi alla nuova realtà si ritiene venga già
svolto efficacemente dalle specifiche norme che le regolano e dal particolare
contesto "vigilato" in cui esse operano.
Quarto comma. Il comma
fissa i principi di omogeneità e di irreversibilità nella redazione dei
documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna.
A partire
dalla data di riferimento del primo documento contabile obbligatorio redatto in
euro, tutti i documenti contabili obbligatori riferiti a quella data (principio
di omogeneità) e date successive (principio di irreversibilità) vanno redatti
in euro, salvo che ricorrano particolari ragioni.
La valutazione
e la decisione circa la sussistenza
delle particolari ragioni è lasciata alle imprese, alle quali peraltro
s'impone l'obbligo di illustrare nei documenti contabili obbligatori i motivi
che le hanno portate a non applicare i principi di omogeneità e di irreversibilità.
La
responsabilizzazione delle imprese, accompagnata dall'obbligo di informativa, è
sembrata essere una strada senz'altro più flessibile di quella, ad esempio, di
predeterminare i casi nei quali sarebbe stato possibile derogare ai suddetti
principi.
Quinto comma. Il comma chiarisce un aspetto che avrebbe
potuto dar luogo a dei problemi operativi e a comportamenti eterogenei. Quando
nei documenti contabili obbligatori è richiesta l'indicazione di dati
comparativi riferiti a date precedenti l'adozione dell'euro quale moneta di
conto, la conversione in euro degli importi originariamente espressi in lire va
effettuata al tasso di conversione con la lira.
Sesto comma. Il comma tratta delle differenze dovute alla
traduzione in euro dei valori di conto espressi in lire. Nel momento in cui
occorre trasformare i valori di conto dalla lira all'euro, possono rilevarsi
delle differenze dovute in particolare al fatto che si migra verso una moneta
di conto la cui unità divisionale minima è circa 19 - 20 volte superiore alla
lira (un centesimo di euro presumibilmente ammonterà infatti a circa 19 - 20
lire). La questione riguarda tutte le imprese che cambiano moneta di conto, a
prescindere dal fatto che abbiano in essere operazioni soggette al rischio di
cambio.
Di tutte le
differenze di traduzione occorre fare il saldo, il che concorre a ridurne l'ammontare
a cosa di poco conto, a causa delle compensazioni che ciò comporta tra
differenze di segno opposto.
Il saldo delle
differenze può essere direttamente imputato in una riserva.
Settimo e ottavo comma. Il comma 7 anticipa gli
effetti di quanto stabilito al comma 8 (formulato in modo da regolare le
operazioni a regime, successive al termine del periodo transitorio) ai
documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna redatti in euro nel
triennio compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001.
Le lettere a) e b) del comma 8, introducono per le
imprese in genere (quelle soggette al D.Lgs. n. 127/91) due significative
novità volte a semplificare gli adempimenti, a migliorare - snellendola -
l'informativa esterna e a rendere i bilanci più facilmente comparabili con
quelli delle imprese degli altri paesi. Infatti si stabilisce che il bilancio
d'impresa va redatto alle unità di euro senza cifre decimali, con l'eccezione
della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. Il bilancio
consolidato, a sua volta, può essere redatto in migliaia di euro.
Sono principi
di portata generale, in quanto tali applicabili per analogia anche ai documenti
contabili obbligatori a rilevanza esterna diversi dal bilancio d'impresa e consolidato.
Le norme attuali
nulla dicono a questo proposito con la conseguenza che a tutt'oggi è prassi
generalizzata che il bilancio d'impresa (ivi compresa la nota integrativa) e il
bilancio consolidato siano redatti alla lira, non essendo espressamente
consentito - salvo casi particolari - adottare sintesi superiori.
Le lettere c) e
d) si riferiscono alle imprese bancarie e finanziarie (quelle soggette al
D.Lgs. n. 87/92) e replicano nell'ordinamento settoriale quanto stabilito per
le imprese in genere con lettere a) e b), ma con una differenza. Alla Banca
d'Italia, tramite gli atti di cui all'articolo 5 del citato decreto, è infatti
data la facoltà di consentire o imporre che la nota integrativa e il bilancio
consolidato siano redatti in migliaia di euro e con un grado di sintesi anche
maggiore, sentita la Consob se si tratta di società quotate.
La lettera e) ed f) si riferiscono alle imprese di assicurazione (quelle soggette al
D.Lgs. n. 173/97) e replicano nell'ordinamento settoriale quanto stabilito per
le imprese in genere con le lettere a) e
b), ma - anche qui - con una differenza. All'ISVAP, nell'esercizio dei
poteri indicati all'articolo 6 del citato decreto, è infatti data la facoltà -
analogamente a quanto previsto per la Banca d'Italia - di consentire o imporre
che la nota integrativa e il bilancio consolidato siano redatti in migliaia di
euro o con un grado di sintesi anche maggiore, sentita la Consob se si tratta
di società quotate.
La lettera g) attribuisce alla Consob i medesimi
poteri attribuiti alla Banca d'Italia e all'ISVAP per quanto riguarda le
società quotate diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative.
Art. 17
Conversione in euro del
capitale sociale
Premessa. La questione della conversione del capitale sociale
si colloca nel più ampio contesto della traduzione in euro dei valori di conto.
Pertanto, come la scelta del momento in cui adottare l'euro quale moneta di
conto al posto della lira è libera, così la
traduzione del capitale sociale può essere effettuata in un qualunque
momento del triennio 1 gennaio 1999 - 31 dicembre 2001 e non è dunque
necessario compierla all'inizio di tale periodo. Naturalmente, appare logico
attendersi che questa operazione, rappresentando uno dei passi da compiere verso
il generalizzato impiego dell'euro
quale moneta di conto, di solito avverrà in connessione con le restanti
operazioni che occorre effettuare per passare alla nuova valuta. Ciò tuttavia
non preclude alle imprese di operare diversamente, laddove esigenze legate alla
loro operatività o al funzionamento dei mercati lo rendano opportuno.
La circostanza
che il capitale sociale sia rappresentato da azioni aventi ciascuna un proprio valore nominale da convertire in
euro col vincolo dell'unità divisionale minima dei centesimi richiede una
specifica disciplina della conversione al fine di mantenere intero il rapporto
tra i sottomultipli (le azioni) e il multiplo (il capitale sociale). Inoltre,
occorre adottare particolari cautele quando al valore nominale delle azioni
sono commisurati dei privilegi e quando esso è di modesto ammontare.
I commi da 1 a
4 si applicano qualora le società scelgano di avvalersi della procedura
semplificata prevista dal comma 5. Negli altri casi le società sono libere di
procedere in modo diverso seguendo le regole ordinarie e fermo restando il
vincolo di un valore nominale delle azioni in euro espresso con massimo due
cifre decimali.
Primo comma. Il comma detta la regola di conversione in euro del
capitale sociale quando il valore nominale delle azioni è superiore alle
duecento lire. Si parte dal valore nominale in lire di ciascuna azione, gli si
applica il tasso di conversione e lo si arrotonda ai centesimi di euro secondo
le regole dettate dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97.
Naturalmente, moltiplicando il valore così ottenuto per il numero delle azioni
si ottiene il nuovo ammontare del capitale sociale espresso in euro.
Poiché
l'operazione di arrotondamento delle azioni ai centesimi di euro comporta una variazione
in aumento o in diminuzione del valore nominale unitario delle azioni (e quindi
del capitale sociale), si regolano coi commi 2, 3 e 4 le relative modalità di
attuazione.
Secondo, terzo e quarto comma. Se l'arrotondamento ai
centesimi di euro viene effettuato per eccesso (comma 2), il valore nominale
unitario delle azioni e il capitale sociale sono aumentati mediante l'utilizzo
di riserve, ivi compresa quella legale se necessaria, e dei fondi speciali
iscritti nel bilancio. Rimangono impregiudicate le valutazioni ai fini fiscali
relative alle vicende successive del capitale incrementato ai sensi della
medesima disposizione.
Qualora le
riserve mancassero o fossero insufficienti per realizzare l'aumento di capitale
richiesto dall'arrotondamento per eccesso (comma 3), si consente il troncamento
del risultato della conversione del valore nominale unitario delle azioni. In
questa ipotesi, infatti, se non si ammettesse il troncamento, si
obbligherebbero i soci ad effettuare quei conferimenti accorrenti a raggiungere
il risultato richiesto dall'arrotondamento per eccesso. Naturalmente, si opera
mediante troncamento, si procede con le stesse modalità dell'arrotondamento per
difetto.
Se
l'arrotondamento ai centesimi di euro viene effettuato per difetto (o in caso
di troncamento), il valore nominale unitario delle azioni e il capitale sociale
sono diminuiti (comma 4) mediante accredito della riserva legale che risulta
essere, dopo il capitale sociale, la posta di patrimonio netto soggetta al
maggior numero di vincoli anche per quanto riguarda le sue modalità di
utilizzo.
Quinto comma. La norma dispone una procedura semplificata
per tutte le operazioni indicate ai commi precedenti.
Infatti, si
attribuisce al Consiglio di Amministrazione (sia all'Amministratore unico sia
al Consiglio di Amministrazione) il relativo potere in deroga agli articoli
2365 e 2376 del codice civile e, con riferimento all'operazione di aumento del
capitale sociale di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2443 del
codice civile.
Inoltre,
qualora si proceda a riduzioni del valore nominale delle azioni (e del capitale
sociale) non si applica il comma 3 dell'articolo 2445 del codice civile.
I verbali del
consiglio possono essere redatti senza l'assistenza del notaio ma vanno comunque
depositati e iscritti a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Gli amministratori
sono tenuti a riferire del loro operato alla prima assemblea utile.
L'attribuzione agli amministratori del potere di modificare il capitale sociale
- tipica materia di competenza assembleare - non comporta alcun potere
discrezionale e si configura come attuazione vincolata di un obbligo di legge.
La conversione, in altre parole, si configura come tecnicamente dovuta a motivo
della sostituzione del "metro" monetario e della conseguente - prima o poi necessaria - riespressione in
euro del capitale sociale.
Le fattispecie
sono individuate senza possibilità di equivoco: quando le azioni hanno valore
nominale superiore alle duecento lire, e sempre che non vi siano azioni con
privilegi commisurati al valore nominale: vedi il successivo comma 6.
Ciò significa
consentire - fermo restando l'ammontare complessivo del patrimonio netto,
garantito dall'obbligo di movimentare in contropartita le riserve - una
variazione massima del capitale sociale del 5%, come viene dimostrato qui di seguito.
La variazione
percentuale massima che il capitale sociale viene a subire per effetto della
sua conversione ai centesimi di euro è funzione inversa dell'ammontare del
valore nominale delle azioni, a parità di altre condizioni. Quanto maggiore è
il valore nominale tanto minore è la variazione, quanto minore è il valore
nominale tanto maggiore è la variazione.
Assumendo
orientativamente che un euro valga tra le 1.900 e le 2.000 lire, e considerando
che lo scarto massimo dovuto agli arrotondamenti è pari a 5 millesimi di euro
(ovvero 0,005 euro), si può calcolare la percentuale massima di variazione che
il capitale sociale subisce al variare del valore nominale unitario di
partenza:
|
(a) |
(b) = (a)/2.000 e 1.900 |
(c) |
(d) = (c)/(b) x 100 |
|
Valore nominale unitario in lire |
Importo in euro troncato ai centesimi |
Scarto massimo dell'arrotondamento |
Variazione % massima del capitale sociale |
|
5.000 |
2,5 – 2,63 |
0,005 |
0,2 - 0,19 |
|
2.000 |
1 - 1,05 |
0,005 |
0,5 - 0,48 |
|
1.000 |
0,50 - 0,52 |
0,005 |
1,00 - 0,96 |
|
750 |
0,37 - 0,39 |
0,005 |
1,35 - 1,28 |
|
500 |
0,25 - 0,26 |
0,005 |
2,00 - 1,92 |
|
200 |
0,10 - 0,11 |
0,005 |
5 - 4,55 |
|
100 |
0,05 - 0,05 |
0,005 |
10,00 - 10,00 |
Come si vede,
se il valore nominale supera o è pari a lire 1.000 la variazione massima del
capitale sociale è inferiore all'1%, se supera o è pari a lire 500 è inferiore
al 2%, se supera o è pari a lire 200 è inferiore al 5%.
Di
conseguenza, consentendo agli amministratori di procedere alla conversione in
euro del capitale sociale in presenza di un valore nominale superiore a lire
200, si ha al tempo stesso la certezza matematica che la variazione massima che
il capitale sociale subirà a causa della sua conversione ai centesimi di euro
non potrà superare il 5%. Si tratta di un limite di variazione giudicato
contenuto e ragionevole.
Le modalità di
conversione sono automatiche: gli amministratori sono infatti tenuti ad effettuare
la conversione seguendo regole vincolanti anche per quanto riguarda l'arrotondamento.
Naturalmente, le società sono libere di modificare il valore nominale delle
azioni e il capitale sociale seguendo una strada diversa da quella automatica
prevista dalla procedura semplificata del comma 5 - al fine, ad esempio, di
raggiungere importi nominali tondi, di un euro o frazioni di euro - ma in tal
caso non si applicano le regole ordinarie.
Sesto comma. Il comma si occupa di due situazioni particolari:
-
quando
al valore nominale delle azioni - quale che sia il suo ammontare - sono commisurati privilegi (si
pensi alle azioni di risparmio);
-
e
quando il valore nominale è pari o inferiore alle 200 lire.
Al ricorrente
di queste situazioni la competenza a decidere circa la conversione in euro del
capitale sociale viene mantenuta - senza possibilità di procedure semplificate
- in capo ai soci seguendo le regole "ordinarie" che disciplinano il
formarsi della lo volontà.
Circa l'esito
della conversione s'impone che il valore nominale risulti espresso in euro con
non più di due decimali. Si lascia invece piena libertà di giungere, se lo si
desidera, a valori tondi di un euro o i suoi multipli in accordo col nuovo
principio fissato obbligatoriamente per le sole società di nuova costituzione
(si veda la lettera b) del comma 2
dell'articolo 4).
Circa la
modalità di conversione viene anzitutto tolto l'obbligo - previsto nel caso in
cui a decidere siano gli amministratori - di operare con arrotondamenti
automatici, non essendovi qui l'esigenza di evitare un potere discrezionale.
Inoltre, si
lascia libertà di scelta circa i modi in cui l'obiettivo di massime due cifre
decimali va raggiunto: aumenti di capitale gratuiti, a pagamento o misti,
raggruppamenti o frazionamenti di azioni o riduzioni di capitale.
Nel solo caso
di riduzione del capitale sociale si stabilisce che esso va ottenuto mediante
accredito della riserva legale - così da mantenere inalterato l'ammontare del
patrimonio netto - e che non può superare il 5% del capitale sociale medesimo.
In tal caso, analogamente a quanto previsto per le riduzioni di capitale
attuate dagli amministratori, non si applica il comma 3 dell'articolo 2445 del
codice civile.
Le riduzioni
del capitale sociale che vengono a determinarsi ai sensi del presente articolo
configurano una fattispecie diversa rispetto a quelle "canoniche"
disciplinate dall'articolo 2445 del codice civile che tratta della riduzione del
capitale esuberante.
Un conto,
infatti, è disciplinare riduzioni di capitale imposte e consentite (ma comunque
entro un limite massimo del 5%) le quali, aumentando contestualmente la riserva
legale, non modificano l'ammontare complessivo del patrimonio netto; tutt'altro
conto è disciplinare quelle riduzioni del capitale sociale volontarie che
comportano al tempo stesso una riduzione del patrimonio netto in quanto
liberano i soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti o procedono al
rimborso del capitale ai soci. Ad ogni modo, al fine d'evitare ogni possibile
dubbio interpretativo e facilitare la conversione si è stabilita espressamente
la non applicazione del comma 3 dell'articolo 2445 del codice civile alle
riduzioni di capitale attuate ai sensi del presente articolo.
In questo
contesto, i creditori sociali nel cui interesse è posto il richiamato comma 3
dell'articolo 2445 del codice civile risultano ugualmente tutelati.
Al fine di
agevolare le operazioni di conversione è consentita la movimentazione delle riserve,
in contropartita del capitale sociale, come illustrata nei commi 2 e 4, nonché
l'acquisto delle azioni proprie in deroga alle disposizioni di cui all'articolo
2357 del codice civile.
Settimo comma. Il comma, considerata la necessità di ridurre
gli oneri a carico delle società, stabilisce che l'obbligo dell'annotazione sui
titoli del mutato valore nominale non opera fina a quando non ricorrono altre
ragioni di modifica e differisce al secondo esercizio successivo a quello nel
quale la variazione è avvenuta l'obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza
l'ammontare del capitale sociale, sempre che il capitale sia variato in
applicazione dell'articolo 17.
Ottavo comma. Il comma determina l'ammontare "legale"
minimo del capitale sociale post conversione. Per la società per azioni è di
centomila euro e per le società a responsabilità limitata è di diecimila euro.
Al fine di
fugare ogni possibile dubbio, la norma non fa che ribadire, per il caso della
conversione in euro del capitale espresso in lire di società già esistenti,
quanto l'articolo 4 stabilisce a proposito delle società di nuova costituzione
che esprimeranno il capitale sociale in euro fin dalla costituzione.
Non comma. Prevede che le negoziazioni dei titoli azionari sono
effettuate esprimendo i prezzi unitari in euro, con il numero di cifre decimali
determinato dalle società di gestione del mercato, nel rispetto dell'autonomia
dei mercati e degli operatori del settore.
Decimo comma. Il comma estende alle società a responsabilità limitata
le regole previste da alcuni dei commi precedenti per le società il cui
capitale è rappresentato da azioni. Anche per il capitale sociale delle società
a responsabilità limitata - diversamente da quanto accade per le restanti forme
societarie - si pongono problemi analoghi a quelli visti in precedenza, dato
che il capitale stesso è rappresentato, com'è noto, da quote aventi un proprio
valore unitario (cfr. i commi primo e terzo dell'articolo 2474 del codice
civile).
Art. 18
Criteri di rivalutazione
delle operazioni e di trattamento delle relative differenze cambio
Premessa. L'articolo dà attuazione all'articolo 9 della legge
delega per le imprese in genere e tratta sia dei criteri di rilevazione delle
operazioni in corso soggette al rischio di cambio "generato" da un
delle valute aderenti all'euro, sia del trattamento delle relative differenze
cambio.
Conformemente
alle indicazioni riportate nel documento di orientamento della Commissione
Europea n. XV/7002/92 titolato: "Aspetti contabili dell'introduzione
dell'euro", la disciplina è stata disegnata nell'ambito del vigente quadro
normativo comunitario in materia di bilancio.
Primo comma. L'articolo si applica ai bilanci d'impresa redatti a
far tempo da quelli chiusi o in corso al 31 dicembre 1998 e, a differenza
dell'articolo 16, non riguarda tutte le imprese ma solo quelle che corrono
rischi di cambio in una delle valute aderenti all'euro.
I bilanci
chiusi al 31 dicembre 1998 vanno ancora redatti e pubblicati obbligatoriamente
il lire, quelli chiusi a date successive comprese nel triennio 1 gennaio 1999 -
31 dicembre 2001 possono essere redatti e pubblicati in euro nel rispetto di
quanto previsto all'articolo 16. Peraltro, quale che sia la moneta di conto
utilizzata per redigere e pubblicare il bilancio, occorre disciplinare le
operazioni in corso al 31 dicembre 1998 soggette al richiamato rischio di cambio.
Secondo comma. Il comma detta i criteri di rilevazione delle
operazioni in corso e stabilisce l'obbligo, limitatamente agli elementi monetari,
di tradurli in lire adottando i tassi di conversione irrevocabilmente fissati e
le regole previste dagli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97 del 17
giugno 1997.
Gli elementi
monetari, definiti alla lettera q) dell'articolo 1, non possono essere quindi
convertiti in lire adottando il cambio "storico".
Nulla cambia
rispetto a prima per quanto riguarda la conversione in moneta di conto delle
operazioni in corso rappresentate da elementi non monetari, anche se rientranti
nella contabilità plurimonetaria eventualmente tenuta.
Terzo, quarto, quarto, quinto e sesto comma. Il comma 3 inizia a dettare
le regole di trattamento delle differenze cambio rilevate in applicazione del
comma 2 prevedendo che esse vanno per intero incluse nel conto economico.
In
alternativa, il comma 4 prevede che le imprese possono scegliere di applicare
il trattamento previsto dal comma 5 o dal comma 6.
Con distinto
riferimento a ciascun elemento monetario, il comma 5 consente di ripartire la
relativa differenza cambio in funzione della durata residua e della prevista
evoluzione del capitale dell'elemento considerato (metodo analitico pro rata).
Se l'elemento
monetario viene incassato, pagato o ceduto, la differenza cambio residua va per
intero inclusa nel conto economico nel quale l'incasso, il pagamento o la
cessione avvengono.
Il comma 6, a
sua volta, consente di ripartire le differenze cambio in quote costanti nell'esercizio
e nei tre successivi (metodo sintetico), anziché includerle per intero nel
conto economico ai sensi del comma 3. La ripartizione delle differenze cambio
deve riguardare - sempre per l'intero - sia quelle negative sia quelle
positive; non è quindi consentita una ripartizione cronologicamente diversa
delle differenze negative e di quelle positive.
Settimo comma. Il comma prevede che le differenze di cambio
concorrono a determinare il reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono
iscritte nel conto economico. In tal modo, si assicura piena uniformità di
trattamento tra la disciplina civilistica e quella tributaria del fenomeno,
secondo le indicazioni contenute nella legge delega.
La norma
attribuisce rilevanza tributaria all'iscrizione nel conto economico delle differenze
cambio. Considerata isolatamente, l'espressione "iscritte nel conto
economico" potrebbe in realtà prestarsi ad equivoci. Infatti, in linea di
principio possono aversi iscrizioni che, per il fatto d'avvenire per ammontari
bilanciati inclusi tanto tra i costi quanto tra i ricavi, non producono alcun
effetto sul reddito, come ad esempio accade quando la
"capitalizzazione" dei componenti di reddito avviene mediante
accrediti e addebiti al conto economico di pari ammontare.
Per questa
ragione, al comma 8 si è previsto che l'iscrizione (eventuale) nello stato patrimoniale
delle differenze cambio avvenga direttamente, senza possibilità di
"transito" per il conto economico. In tal modo, l'espressione
"iscritte nel conto economico" assume sempre l'univoco significato di
iscrizione che produce una corrispondente variazione del reddito d'esercizio.
Ottavo e nono comma. Il comma 8 prescrive che
l'iscrizione nello stato patrimoniale delle differenze cambio derivanti
dall'applicazione dei commi 5 e 6 avvenga direttamente. Il comma 9, infine,
richiede che al numero 1) della nota integrativa siano fornite alcune specifiche
informazioni inerenti le differenze cambio.
Decimo comma. Il comma contiene disposizioni volte a confermare
la neutralità tributaria del passaggio all'euro, al fine di evitare possibili
dubbi interpretativi. La disposizione, in particolare, chiarisce i rapporti che
intercorrono tra il regime civilistico e tributario previsto dai precedenti
commi per gli elementi monetari indicati nel comma 2 e quanto stabilito all'articolo
76 del TUIR circa le stabili organizzazioni all'estero. Al riguardo viene precisato
che l'introduzione dell'euro non comporta alcuna modifica del trattamento
tributario delle differenze che si registrano da un esercizio all'altro a
motivo della conversione in moneta di conto (ai cambi alla data di chiusura
dell'esercizio) dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero, se
relativi ad elementi monetari e non monetari, diversi da quelli indicati nel
comma 2 (regolati, questi ultimi, dagli altri commi dell'articolo 18).
Poiché la
disciplina dettata dal secondo comma dell'articolo 76 del decreto del
presidente della Repubblica, n. 917/86 si applica alle imprese di qualunque
settore (industriali, commerciali, bancarie, finanziarie, assicurative, ecc.),
ciò vale a fortiori per il
chiarimento del presente comma.
Art. 19
Bilancio consolidato
Analogamente
a quanto già avviene, si ribadisce che al bilancio consolidato si applicano le
disposizioni previste per il bilancio d'esercizio. Diversamente da quanto
previsto per le imprese bancarie e finanziarie (cfr. l'articolo 23, comma 2) e
assicurative (cfr. l'articolo 25, comma 2), nulla viene detto in ordine al
trattamento delle differenze derivanti dalla conversione del patrimonio netto,
denominato in valute aderenti, delle imprese controllate incluse nel
consolidamento, così come nulla dice a questo proposito il decreto legislativo
n. 127 del 1991. Conseguenza pratica di questa scelta è che le imprese restano
libere - come in precedenza - di seguire le indicazioni fornite dai principi
contabili nazionali ed internazionali, i quali prevedendo, secondo i casi, un
diverso trattamento di queste differenze.
Art. 20
Operatori economici diversi
delle imprese
La norma
stabilisce che i principi fissati dai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 16
valgono anche per gli operatori economici diverse dalle imprese.
Sezione II
Disposizioni speciali per le
banche e le società finanziarie
Art. 21
Criteri di rilevazione delle
operazioni e trattamento delle relative differenze cambio
Premessa. Il presente articolo dà attuazione, per gli intermediari
bancari e finanziari, all'articolo 9 della legge delega. Esso disciplina - come
il precedente articolo 18 relativo alle imprese in genere - i criteri da
utilizzare per la rilevazione delle operazioni in corso attive e passive
(comprese quelle "fuori bilancio") comunque influenzate dalla
fissazione irrevocabile dei tassi di conversione tra le valute aderenti e
l'euro e regolamenta altresì le modalità di trattamento delle conseguenti
differenze cambio.
L'esigenza di
dettare una specifica disciplina per il comparto degli enti creditizi e finanziari
trova la sua ragion d'essere nelle peculiarità operative di questi soggetti,
riconosciuta sia dall'ordinamento comunitario che ne regolamenta i bilanci con
apposita direttiva (n. 86/635) sia dall'ordinamento nazionale che, con il
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e con le successive istruzioni
amministrative della banca d'Italia, ha recepito e dato attuazione alla direttiva
comunitaria.
Conformemente
alle indicazioni riportate nel documento di orientamento della Commissione
Europa n. XV/7002/97 titolato: "Aspetti contabili dell'introduzione
dell'euro", anche la disciplina speciale degli operatori bancari e
finanziari è stata disegnata nell'ambito del vigente quadro normativo
comunitario in materia di bilancio e segnatamente dell'articolo 39 dell'anzidetta
direttiva che fissa i criteri per la conversione in moneta di conto delle
attività e delle passività - a pronti e a termine - denominate in valute
estere.
Primo comma. Il comma individua l'ambito di applicazione
soggettivo e oggettivo delle disposizioni contenute nell'articolo. Si tratta
rispettivamente delle banche e delle società finanziarie di cui all'articolo 1
del decreto legislativo n. 87/92 e dei bilanci d'impresa redatti a far tempo da
quelli relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 1998.
Secondo comma. Questo comma sancisce la regola generale per
la conversione delle operazioni denominate nelle valute aderenti o comunque
variabili in funzione dell'andamento del loro tasso di cambio (è il caso ad
esempio, di operazioni denominate in lire o in dollari le cui ragioni di
variazione sono "ancorate" all'andamento dei cambi delle valute
aderenti).
Si stabilisce che le suddette operazioni:
a)
siano tradotte nella moneta di conto applicando i rispettivi tassi di
cambio con l'euro irrevocabilmente fissati;
b)
la traduzione deve avvenire seguendo le prescrizioni contenute negli
articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997.
Il comma
prevede anche, in alternativa, la facoltà che le partecipazioni, le immobilizzazioni
materiali e quelle immateriali non coperte dal rischio di cambio mediante
strumenti valutari a pronti o a termine vengano convertite al tasso di cambio
corrente al momento del loro acquisto, vale a dire al cambio
"storico".
Quest'ultima
opzione presenta un campo di applicazione più ristretto di quello consentito
dall'articolo 39, paragrafo 1, della direttiva n. 86/635 e dal corrispondente
articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 87/92, in quanto esclude dal
novero delle immobilizzazioni "traducibili" al cambio storico i
titoli di debito immobilizzati. In ragione infatti della loro natura
"monetaria" (secondo la definizione riportata nell'articolo 1), si è
ritenuto più congruo imporre - come alle imprese in genere - la loro traduzione
nella moneta di conto adottando i tassi fissi di conversione, in modo da dare
piena evidenza in bilancio, fin da subito, agli effetti derivanti
dall'introduzione dell'euro.
Entrambe le
alternative di conversione nella moneta di conto disciplinate nel presente
comma sono riconosciute efficaci anche ai fini della determinazione del reddito
d'impresa, in modo da assicurare piena uniformità di trattamento tra il
versante civilistico e quello tributario secondo le indicazioni contenute nella
legge delega.
Terzo e quarto comma. Tali commi dettano le
modalità di trattamento contabile e di bilancio delle differenze di cambio
determinate a norma del comma precedente. La disciplina è orientata, da un
lato, a salvaguardare la continuità storica dei bilanci bancari e finanziari,
dall'altro, a soddisfare - nel nuovo contesto valuta- rio nascente con l'introduzione
dell'euro - le esigenze di trasparenza
e di rappresentatività dei valori patrimoniali figuranti nei bilanci.
Nel merito,
viene confermato (comma 3) l'attuale principio generale fissato dagli anzidetti
articoli 39, paragrafo 3, della direttiva europea e 21, comma 3, del decreto
87/92 secondo i quali le differenze di cambio devono essere iscritte nel conto economico.
Nel contempo, per le sole immobilizzazioni non coperte dal rischio di cambio,
viene anche consentito agli operatori (comma 4) di esercitare l'ulteriore
opzione ammessa dal suddetto articolo 39 che permette di imputare le differenze
di cambio direttamente al patrimonio netto.
Per i titoli di debito immobilizzati,
considerata la loro natura monetaria, è stabilito che le differenze di cambio
inizialmente "attribuite" alle riserve patrimoniali vengano
gradualmente rilasciate al conto economico secondo un profitto temporale
scandito dalle date di scadenza o di
cessione dei singoli titoli (metodo analitico "per cassa") oppure
determinato in ragione della loro durata residua (metodo analitico pro rata temporis). Inoltre, come per le
imprese in genere, viene riconosciuta un'ulteriore possibilità di
contabilizzazione nel conto economico, basata sulla ripartizione del saldo
complessivo delle differenze cambio in quattro quote annue costanti a decorrere
dal primo bilancio di applicazione della normativa (metodo sintetico).
Naturalmente, nei casi in cui è imposta l'inclusione di una frazione delle
suddette differenze già nel conto economico del primo esercizio, l'attribuzione
del patrimonio netto riguarderà unicamente la restante quota parte delle
differenze.
Diversamente
dalle altre imprese, alle banche e alle società finanziarie viene consentito di
adottare anche il metodo analitico "per cassa" in quanto esso risulta
circoscritto a valori dell'attico che, pur essendo immobilizzati, restano
comunque
potenzialmente negoziabili e
non abbraccia tutte le altre poste monetarie del bilancio come accade per le
imprese in genere.
I descritti
procedimenti contabili sono in grado di assicurare, rispetto alla valutazione
fondata sul cambio storico, condizioni di maggiore trasparenza informativa,
giacché il valore dei titoli figurante nello stato patrimoniale risulterà sin
dall'inizio allineato alle parità fisse di conversione con l'euro.
Quanto alle
altre immobilizzazioni non coperte (partecipazioni, immobilizzazioni materiali
ed immateriali), il previsto obbligo di non distribuibilità della riserva nella
quale potranno essere fatte affluire le differenze di cambio positive
(nell'ipotesi di esercizio di questa facoltà) tutela i terzi e la stessa
integrità patrimoniale degli intermediari, evitando l'erogazione di risorse
rappresentative di valori non ancora realizzati. Conseguentemente, il vincolo
alla distribuzione verrà meno quando detti valori risulteranno conseguiti a
seguito di cessioni, di ammortamenti o di svalutazioni.
Va infine
notato che non si indicano le voci di stato patrimoniale e di conto economico
in cui iscrivere le differenze cambio del momento che la regolamentazione di
tali aspetti, concernendo la materia delle "forme tecniche" di
bilancio, è riservata alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.
Quinto comma. Il presente comma uniforma
il trattamento delle differenze di cambio nel bilancio "civilistico"
e ai fini della determinazione del reddito d'impresa, fissando il principio che
esse rilevano sul piano tributario negli esercizi nei quali vengono iscritte
nel conto economico.
Anche nel caso delle banche e delle società finanziarie è previsto che
l'eventuale "capitalizzazione" delle differenze cambio avvenga
direttamente (cfr. il comma 4), il che rende univoco il significato
dell'espressione "iscritte nel conto economico". per approfondimenti
si veda il comma 7 dell'articolo 18.
Per le differenze cambio di cui alla lettera b) del comma 4 la rilevanza fiscale si produce nell'esercizio di
realizzo delle stesse a seguito della cessione, dell'ammortamento o della svalutazione
degli attivi sottostanti.
Sesto comma. Tale comma prescrive i
requisiti minimi di informativa che occorre soddisfare relativamente alle operazioni
di conversione e di trattamento contabile delle differenze cambio di cui ai
precedenti commi 2, 3 e 4.
In particolare, viene sancito l'obbligo di illustrare nella nota
integrativa, separatamente dal resto, i criteri adottati (tassi fissi di conversione
oppure, quando consentito, tassi di cambio storici) per tradurre nella moneta
di conto le operazioni a pronti e a termine di cui al comma 2 nonché le
modalità di iscrizione in bilancio delle differenze emergenti (imputazione al
conto economico oppure, per le immobilizzazioni non coperte, imputazione
diretta al patrimonio netto con rilascio graduale al conto economico per i
titoli di debito) e, infine, l'ammontare complessivo delle differenze cambio
positive e negative.
Art. 22
Organismi di
investimento collettivo per il risparmio
L'articolo estende, in primo luogo, ai documenti contabili obbligatori
a rilevanza esterna degli organismi di investimento collettivo del risparmio le
disposizioni concernenti l'adozione dell'euro quale moneta di conto (articolo
16) ivi inclusa la facoltà di redigere in euro tali documenti a prescindere
dalla valuta utilizzata nella contabilità. In secondo luogo, l'obbligo di
applicare i tassi di cambio irreversibili con l'euro alle attività, passività
ed operazioni fuori bilancio denominate in valute aderenti o comunque variabili
in funzione dei tassi di cambio di tali valute è prescritto a far tempo dall'1
gennaio 1999, in modo da consentire che il valore patrimoniale della quota dal
31 dicembre 1998 possa essere determinato - secondo le procedure attualmente
vigenti - sulla base dei prezzi correnti di mercato alla fine di quella
giornata lavorativa. Viene infine imposto agli amministratori di illustrare
nella loro relazione l'operazione di conversione e i suoi effetti sul bilancio
e rendiconto di gestione.
Art. 23
Bilancio
consolidato
Primo comma. In linea con la vigente
disciplina di bilancio, il presente comma estende ai conti consolidati le
regole di rilevazione delle operazioni e di trattamento delle differenze cambio
stabile dell'articolo 21 per la redazione dei conti annuali delle imprese.
Secondo comma. La disposizione chiarisce
che le differenze cambio derivanti dalla conversione del patrimonio netto,
denominato in valute aderenti, delle imprese controllate incluse nel
consolidamento devono essere imputate alle riserve consolidate, conformemente
quindi a quanto prescritto dalla disciplina generale di settore (cfr. articolo
32, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 87 del 27 gennaio 1992).
Sezione III
Disposizioni
speciali per le imprese di assicurazione
Art. 24
Criteri di
rilevazione delle operazioni e di trattamento delle relative differenze cambio
Premessa. Il presente articolo dà
attuazione, per le imprese di assicurazione, all'articolo 9 della legge delega.
Esso fissa i criteri da adottare per la rilevazione delle operazioni in corso
attive e passive (comprese quelle "fuori bilancio") il cui valore è
funzione dei tassi di cambio irrevocabilmente fissati tra le valute aderenti e
l'euro e regolamenta le modalità di trattamento delle conseguenti differenze
cambio.
La necessità di prevedere una disciplina particolare per il settore
assicurativo è giustificata dalla specificità della normativa contabile di
settore, contenuta nel D. Lgs. n. 173 del 28 maggio 1997, che ha dato
attuazione alla direttiva comunitaria n. 91/674 in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione.
Primo comma. Il comma individua l'ambito
di applicazione soggettivo ed oggettivo dell'articolo. Quanto
all'individuazione dei soggetti si è fatto riferimento al medesimo ambito
previsto per l'applicazione delle disposizioni del citato D. Lgs. n. 173/97.
Per quanto riguarda invece l'ambito oggettivo sono stati individuati i bilanci
d'impresa redatti a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998.
Secondo comma. Il comma regola i criteri di
rilevazione delle operazioni denominate nelle valute aderenti o comunque
variabili in funzione del loro tasso di cambio. Il contenuto del comma riproduce
quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 18, applicabile alle imprese in
genere.
S'impone l'adozione dei rispettivi tassi di conversione per la
traduzione in moneta di conto degli elementi monetari il cui valore sia
variabile in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti.
Al riguardo è opportuno precisare che tutte le tipologie di riserve tecniche di
cui agli articoli 31, 38 e 39 del decreto legislativo n. 173/97 rientrano nella
definizione di "elementi monetari" fornita all'articolo 1 del presente
decreto.
L'adozione dei medesimi criteri di rilevazione previsti per la
generalità delle imprese è in linea con il vigente quadro normativo comunitario
e nazionale, considerata l'assenza, sia nella direttiva contabile del settore
assicurativo sia nella legislazione di attuazione, di specifiche disposizioni
in materia di trattamento delle poste in valuta.
Anche in relazione al settore assicurativo, peraltro, occorre precisare
che nulla cambia rispetto a prima per quanto riguarda la conversione in moneta
di conto delle operazioni in corso rappresentate da elementi non monetari,
anche se rientranti nella contabilità plurimonetaria eventualmente tenuta.
Tuttavia, tenuto conto della normativa di bilancio delle imprese
assicuratrici, è stato previsto che i tassi di conversione si applicano anche
agli elementi non monetari iscritti, ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs.
173/97, nella classe D) "Investimenti a beneficio di assicurati dei rami
vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi
pensione" dell'attivo patrimoniale. Per tali attivi, infatti, il comma 8
dell'articolo 16 del suddetto decreto ne stabilisce l'iscrizione in bilancio al
valore corrente. In pratica, tutte le poste in valuta della classe D)
"monetarie e non monetarie" vanno tradotte in lire applicando i tassi
di conversione.
Terzo e quarto comma. I commi disciplinano il
trattamento delle differenze cambio determinate ai sensi del comma precedente.
Analogamente a quanto prescritto in materia di rilevazione delle operazioni,
anche in tale ambito sono state riprese - mediante rinvio - le soluzioni già
individuate per la generalità delle imprese.
Per le differenze cambio relative agli investimenti iscritti nella
classe D) sopra indicata, in linea con la prescrizione del comma 2 e con il
trattamento contabile ad esse riservato dalla normativa assicurativa, è stata
prevista esclusivamente la possibilità di inclusione delle differenze cambio
nel conto economico dell'esercizio.
In considerazione dei poteri conferiti all'ISVAP in materia di
disciplina contabile e di bilancio delle imprese di assicurazione dell'articolo
6 del D. Lgs. n. 173/97, non si è proceduto, analogamente a quanto previsto per
la Banca d'Italia, all'individuazione delle voci del conto economico e dello
stato patrimoniale nelle quali iscrivere le differenze cambio.
Quinto comma. Il comma disciplina,
mediante rinvio, la rilevanza tributaria delle differenze cambio, analogamente
a quanto previsto per la generalità delle imprese, e le relative modalità di
iscrizione nello stato patrimoniale.
Sesto comma. Il comma fissa l'obbligo di
indicare nella nota integrativa, con specifico riferimento alle operazioni di
cui ai commi 3 e 4, i criteri utilizzati, l'ammontare complessivo delle
differenze positive e di quelle negative e gli importi iscritti in bilancio.
Anche in questo caso, la disciplina di dettaglio riguardante la
collocazione delle informazioni nella nota integrativa è rimessa per competenza
all'ISVAP.
Settimo comma. Poiché il comma 7
dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 173/97, richiede l'indicazione della nota
integrativa del valore corrente degli "investimenti", valutati in
bilancio in base al criterio del costo di acquisto o di produzione, il comma
precisa che a tal fine va applicato, indipendentemente dalla natura monetaria
degli elementi, il rispettivo tasso di conversione.
Art. 25
Bilancio
consolidato
L'articolo precisa che al bilancio consolidato sono applicabili le
disposizioni previste per il bilancio d'esercizio e fissa la modalità di
imputazione delle differenze derivanti dalla conversione del patrimonio netto,
denominato in una valuta aderente, delle imprese consolidate. Tali differenze
vanno imputate a patrimonio netto utilizzando l'apposita voce "Riserva di
conversione" dello schema di stato patrimoniale, in linea con le
disposizioni già vigenti in materia.
Sezione IV
Disposizioni
speciali per i fondi pensione
Art. 26
Adozione
dell'euro quale moneta di conto
L'articolo precisa che si applicano anche ai fondi pensione le disposizioni
relative all'adozione dell'euro quale moneta di conto (articolo 16), ivi
inclusa la facoltà di redigere e pubblicare in euro tali documenti a
prescindere dalla valuta utilizzata nella contabilità.
Art. 27
Criteri di
rilevazione delle operazioni
Primo comma. Il comma stabilisce che si
applichi anche ai fondi pensione il principio generale che i documenti
contabili a rilevanza esterna riferiti a date pari o successive al 31 dicembre
1998 siano redatti applicando i tassi di cambio con l'euro irrevocabilmente
fissati a tutte le attività, passività e le operazioni fuori bilancio
denominate in valute aderenti o comunque variabili in funzione dei tassi di
cambio di tali valute.
Secondo comma. Il comma fornisce conferma
che i poteri di cui all'articolo 17, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive
modificazioni e integrazioni relativi alla redazione del bilancio e della contabilità dei fondi, ivi inclusi
gli aspetti di valutazione, trovano applicazione anche in tema di passaggio
all'euro; con riferimento agli elementi non monetari, essi sono esercitabili
anche in deroga alla disposizione di cui al comma precedente, con la
limitazione di attenersi comunque ai principi del presente decreto legislativo.
Terzo comma. Il comma precisa che alle
forme pensionistiche interne a banche e a imprese di assicurazione si applicano
le specifiche disposizioni relative alle imprese all'interno delle quali sono
istituite.
Titolo V
DEMATERIALIZZAZIONE
Sezione I
Disposizioni
generali
Il Titolo V sulla "dematerializzazione", in attuazione
dell'art. 10 della legge 10 dicembre 1997, n. 433, prefigura - coerentemente
con la relazione illustrativa della cennata legge di delega - la soppressione
del documento cartaceo e l'emissione e circolazione di strumenti finanziari
tramite mere scritturazioni contabili.
La soppressione del documento cartaceo ovviamente non esclude che i
contratti o diritti tipicamente aventi ad oggetto titoli di credito, quali
riporto, pronti contro termine, mutuo, pegno irregolare, privilegio e diritto
di ritenzione, possano applicarsi a strumenti finanziari dematerializzati. Le
specifiche modalità potranno eventualmente essere dettate in sede di normazione
secondaria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2.
L'articolo 28 individua quale perimetro
cogente della disciplina speciale quello relativo agli strumenti finanziari
negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati; si prevede
poi che anche strumenti finanziari non destinati alla negoziazione possano essere
assoggettati alla disciplina della dematerializzazione, e ciò essenzialmente in
funzione del grado della loro diffusione tra il pubblico; in funzione appunto
di questa diffusione potranno aversi due ipotesi: la necessaria
dematerializzazione e una dematerializzazione volontaria, cioè a richiesta
dell'emittente.
La successiva norma (articolo 29)
specifica il procedimento che l'emittente degli strumenti finanziari dovrà
seguire ai fini della dematerializzazione. In coerenza con quanto disposto dal
Testo Unico delle norme sull'intermediazione finanziaria, si prevede che più
possano essere le società di gestione accentrata, con l'unico limite che ogni
emissione dovrà essere appoggiata ad un solo gestore.
Ribadita in principio la riserva ex
D. Lgs. n. 415/1996 all'esercizio dei servizi di investimento sub specie negoziazione di strumenti
finanziari a favore delle categorie di intermediari ivi completate, l'articolo 30 si preoccupa di precisare:
a)
che
il gestore accentrato dovrà accedere per ogni intermediario autorizzato conti
destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite
lo stesso;
b)
che
l'intermediario, una volta concluso il trasferimento (a qualsiasi titolo) degli
strumenti finanziari, dovrà registrare la movimentazione sul conto del proprio
cliente, se mandatario allo svolgimento di questo servizio (corrispondente,
nella sostanza, al contratto di deposito di titoli di amministrazione), ovvero
- nella negativa - comunicare l'operazione all'intermediario titolare del
conto.
Alla naturale riserva dell'attività agli intermediari autorizzati si
prevede la possibilità di eccezioni, in funzione soprattutto dell'esigenza di
venire incontro a problematiche particolari che potrebbero sorgere; sarà ancora
un regolamento a precisare questi altri soggetti.
L'articolo 31 introduce - nel nuovo
sistema - la regola che vuole l'intermediario gestire i diritti c.d.
patrimoniali; rilasciare al cliente certificazione idonea all'esercizio dei
diritti c.d. "corporativi"; segnalare all'emittente quanto di
competenza per l'annotazione nel libro soci.
Gli articoli 32 e 33 sono
rispettivamente volti a definire, nel nuovo sistema, regole equivalenti a
quelle degli effetti del possesso di buona fede di titoli di credito, da un
lato, delle eccezioni opponibili, dall'altro, nella piena osservanza del
principio statuito dall'art.10 della legge di delega di tutelare "la
posizione dell'emittente e del possessore".
Medesime esigenze di tutela sono sottese alla norma contenuta nell'articolo 35 in tema di responsabilità
dell'intermediario, che ridefinisce l'allocazione del rischio conseguente alla
scomparsa del supporto cartaceo.
L'articolo 34 - specularmente ai
trasferimenti - fissa il principio della costituzione del vincolo unicamente
tramite annotazioni contabili da parte dell'intermediario e disciplina - al
secondo comma - il pegno fluttuante (regolare o irregolare) nel regime di
dematerializzazione dei titoli.
Infine, l'articolo 36 rimette
alla normazione secondaria la determinazione delle regole per la tenuta dei conti,
mentre gli articoli 37 e 38 dettano
la disciplina transitoria, ispirata al principio che per l'esercizio dei
diritti relativi ai titoli di credito, in tempo successivo all'entrata in
vigore della legge, il possessore deve immetterli nel sistema.
Sezione II
Disposizioni
speciali per i titoli di Stato
Articoli da 39 a 46 - Le disposizioni speciali di
cui alla presente sezione seconda hanno la finalità di ricomprendere tutti i
titoli di Stato in un regime di totale dematerializzazione, così come disposto
per i titoli privati, alla cui disciplina generale si fa rimando, individuando
forme di tutela per l'emittente e per il possessore equivalenti a quelle già
assicurate dalla precedente disciplina.
I titoli di Stato non ricompresi nella disciplina dei titoli di credito
del codice civile, sono regolati dalle norme speciali del Testo Unico delle
leggi sul Debito Pubblico, che con l'attuale regime in gran parte decadono, in
quanto viene meno il presupposto della cartolarità. Sono fatte salve le
esenzioni ad agevolazioni relative al trattamento fiscale previste per i titoli
di Stato.
Le emissioni di prestiti sui mercati internazionali vengono ricomprese
nel nuovo regime allorquando:
a)
siano disciplinate dalla legge italiana;
b)
la legge straniera applicabile al prestito contempli un regime di
dematerializzazione.
La normativa individua più fasi
dispositive e regolamentari inerenti:
a)
i titoli di nuova emissione;
b)
il ritiro del circolante cartaceo;
c)
la conversione del titolo in iscrizione contabile;
d)
l'immissione nel sistema di gestione accentrata.
I punti a) e b) rientrano
nella fase dispositiva contemplata dalla legge delega (art. 10) e consentono di
procedere ex nunc alla
dematerializzazione de facto dei
prestiti futuri e di quelli ad oggi rappresentati da certificati globali, ma
già in gestione accentrata.
L'attuazione dei punti c) e d) è
sostanzialmente demandata a decreti del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che dovranno regolamentare le procedure di
reperimento, entro il 31 dicembre 1998, dei titoli non accentrati al fine di:
a)
ricomporre la globalità dei prestiti;
b)
consentire ai detentori di poter percepire gli interessi e/o il
rimborso del capitale;
c)
determinare le modalità di consegna dei titoli oltre il termine del 31
dicembre 1998;
d)
stabilire le procedure tecniche ed operative al fine di accentrare i
titoli attualmente al di fuori del sistema centralizzato;
e)
individuare gli enti pubblici che applicheranno il regime di
dematerializzazione ai propri prestiti.
Le disposizioni in materia di gestione accentrata
dei titoli di Stato presso la Banca d'Italia restano in vigore per la fase
transitoria e si integreranno con le procedure di cui al precedente punto d).
Analogamente ai titoli privati vengono individuate
le funzioni che gli intermediari dovranno compiere al fine di:
a)
ritirare i titoli in circolazione;
b)
accendere nuovi conti senza gravare la nuova clientela acquisita di
costi che non siano gli stessi previsti dalle norme in materia di tenuta di
conti di titoli privi di circolazione materiale;
c)
registrare i vincoli persistenti sui titoli in appositi depositi;
d)
registrare le iscrizioni ai fini dell'accentramento, fatta salva la
possibilità da parte dell'intestatario del conto aperto presso l'intermediario
di detenere titoli di pertinenza di soggetti diversi dallo stesso. In questo
caso le norme riferite all'intestatario del conto devono essere intese come
riferite al beneficiario finale o proprietario dei titoli.
Al fine di agevolare le ridenominazione dei titoli di Stato si dispone
il rimborso dei titoli nominativi e al portatore di taglio inferiore a cinque
milioni di capitale nominale, e delle eventuali frazioni di capitale inferiore
a cinque milioni. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica fisserà le modalità del rimborso anticipato dei titoli di Stato,
ovvero limitatamente ai titoli sottoposti a vincolo cauzionale, tramite le
ordinarie procedure di debito pubblico. L'onere complessivo è stimato di
importo molto contenuto.
L'attuale sistema di rendicontazione sui pagamenti di debito pubblico è
disciplinato, a seconda dei prestiti di riferimento, dalle norme del
Regolamento sulla contabilità generale dello Stato. Allo scopo di rendere
omogeneo tale sistema al nuovo status dei titoli, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica potrà emanare speciali disposizioni
per il riscontro dei pagamenti effettuati.
TITOLO VI
ATTIVITA'
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Premessa. La legge delega per
l'introduzione dell'euro reca agli articoli 12 e 13 disposizioni concernenti la
Pubblica Amministrazione.
In particolare, l'articolo 12 riguarda le dichiarazioni, attestazioni e
altri documenti, di cui sia obbligatoria la presentazione, che si potranno
produrre con l'indicazione degli importi in euro, nonché la possibilità di
ottenere il pagamento o di effettuare il versamento in euro, qualora
l'adempimento non avvenga in contanti.
L'articolo 13 è relativo ai documenti contabili delle Pubbliche
Amministrazioni in cui l'indicazione di valori in euro risulti particolarmente
significativa.
In applicazione dei principi e criteri direttivi di ordine generale
della delega indicati nell'articolo 2 della legge, nonché dei principi e
criteri direttivi speciali di cui ai citati articoli 12 e 13, con il presente titoli
vengono dettate disposizioni concernenti la Pubblica Amministrazione, intese ad
attuare il graduale e consapevole utilizzo dell'euro, e un passaggio
equilibrato alla nuova moneta.
L'articolo 47 del decreto
legislativo, in applicazione di un preciso criterio di effettiva delegificazione,
dispone che le pubbliche amministrazioni e i soggetti pubblici interessati individuano
con propri decreti le dichiarazioni, le attestazioni e gli altri documenti - di
cui sia obbligatoria la presentazione alla Pubblica Amministrazione - per i
quali sarà possibile indicare gli importi in euro; qualora a questo fine si
rendesse necessario modificare la modulistica prevista con atti normativi si
prevede la possibilità di modificarla in via amministrativa.
Per quanto concerne in particolare l'Amministrazione finanziaria, le
dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto, le dichiarazioni dei sostituti d'imposta e le dichiarazioni ai
fini dell'IRAP potranno essere presentate in euro a partire dai periodi di
imposta aventi decorrenza dal 1° gennaio 1999, ovvero chiusi nel corso di tale
anno.
L'articolo 48 prevede, sempre
nel periodo transitorio, che con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le
modalità per assicurare ai creditori e debitori delle Pubbliche Amministrazione
la possibilità di ottenere i pagamenti o di effettuare i versamenti, anche in
euro, escluso il caso in cui il pagamento avvenga in contanti.
In base ai cennati criteri di flessibilità e delegificazione, sono
pertanto adottate in via amministrativa le iniziative e le misure necessarie
per garantire l'esercizio della facoltà di effettuare versamenti e pagamenti
anche in euro.
Inoltre, per consentire certezza e costanza di rapporti, è previsto che
qualora un soggetto privato abbia scelto di adottare l'euro nei rapporti con la
Pubblica Amministrazione, tale scelta è irreversibile e vincolante per quanto
concerne i pagamenti e versamenti inerenti alla medesima obbligazione.
L'articolo 49, concernente
l'attività contrattuale delle Pubbliche Amministrazioni, stabilisce che con
apposito regolamento sono emanate norme per adeguare la disciplina in materia
di stipula e di esecuzione dei contratti delle Pubbliche Amministrazioni per
appalti di lavori, forniture e servizi.
La graduale introduzione della nuova unità monetaria comporta la
necessità di garantire fin dal primo periodo di applicazione della medesima, la
migliore leggibilità dei conti pubblici, anche per rendere possibile la
comparazione a livello comunitario. A tal fine l'articolo 50 prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sono individuati i documenti
contabili in cui, in appositi allegati, sono riportati i dati riassuntivi
espressi anche in euro. Per le amministrazioni pubbliche non statali viene
confermato lo stesso principio,
demandando alle medesime la possibilità di individuare, nell'ambito dei
rispettivi ordinamenti, i documenti contabili per i quali si rende necessario
applicare - nel periodo transitorio 1999 - 2001 - l'esposizione dei dati
riassuntivi anche in euro.
TITOLO VII
CONVERSIONE IN EURO DELLE
SANZIONI PECUNARIE ESPRESSE IN LIRE
Art. 51
L'articolo regola l'impatto che la riforma monetaria è destinata a
produrre nel campo dell'apparato sanzionatorio penale e amministrativo,
provvedendo a disciplinare gli effetti della conversione secondo il principio,
stabilito dalla legge di delega, di "conservare l'omogeneità, la congruità
e la proporzionalità delle sanzioni". La disposizione si basa sul criterio
di riconoscere valore al semplice risultato algebrico della conversione,
derivante dall'applicazione del tasso fissato ai sensi del Trattato. Qualora la
conversione determini risultati con cifre decimali, si prevede dopo il periodo
transitorio un arrotondamento per difetto, cioè cifra senza i decimali, al fine
di conservare la congruità e la proporzionalità delle sanzioni e di rispettare
nello stesso tempo il principio del "favor rei", la cui applicazione
si rileva in questi casi doverosa in base ad orientamenti desumibili dalla
carta costituzionale e dai principi dell'ordinamento.
Art. 52
Sempre nel rispetto del principio di congruità cui deve uniformarsi la
sanzione pecuniaria, si è ritenuto opportuno modificare l'articolo 16 della
legge n. 689 del 1981 (che disciplina il pagamento in misura ridotta della
sanzione amministrativa), al fine di evitare che ad illeciti di particolare
gravità consegua (anche per effetto dell'applicazione della conversione) una
sanzione del tutto irrisoria e simbolica quale quella che si ricava dal
combinato disposto dagli articoli 10 e 16 della medesima stessa. Infatti,
secondo l'attuale orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, adunanza
generale 17/4/1989, n. 11; Corte costituzionale, sentenza n. 152 del 1995), nel
caso in cui non sia stabilito il minimo della sanzione amministrativa, questo
deve essere ricavato dall'articolo 10 della citata legge, che fissa, in
generale, il minimo delle sanzioni amministrative pecuniarie in lire 4.000.